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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34774/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

L'impresa ricorrente aveva instaurato causa contro il gestore idrico per ottenere, da un lato, l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultimo e la ripetizione di quanto eventualmente versato in esecuzione di un accordo transattivo del 21 aprile 2015; dall'altro, il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'interruzione della fornitura idrica tra il 9 e il 21 aprile 2005; infine, l'accertamento dell'indebito di ulteriori somme pagate per quote fognatura e depurazione su fatture diverse da quelle transatte. La società resistente aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e, nel merito, l'intervenuta transazione su tutte le pendenze pregresse. Il tribunale respingeva le domande; la corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1965, 1362, 1363 e 1364 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato la transazione come novativa e avesse confuso l'imputazione contabile del pagamento con un riconoscimento di debito riferito a specifiche fatture; con il secondo denunciava violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., assumendo che la domanda fosse sufficientemente determinata e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per integrarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente si era limitata a contrapporre una diversa lettura della scrittura transattiva a quella accolta dai giudici di merito, senza individuare specificamente i canoni ermeneutici violati né dimostrare l'erroneità della qualificazione del contratto come transazione novativa, almeno quanto al riconoscimento del debito di euro 147.998,00 e alla disciplina autonoma dell'importo residuo di euro 100.000,00. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era inammissibile, sia perché non risultava devoluta in appello la questione della mancata concessione del termine per integrare la domanda, sia perché la corte territoriale aveva correttamente rilevato che, una volta delimitato l'oggetto della pretesa all'importo residuo relativo a una sola utenza, mancava comunque l'indicazione delle fatture specificamente contestate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    La transazione può assumere carattere novativo quando l'accordo sostituisce il rapporto precedente con nuove e autonome situazioni giuridiche, incompatibili con quelle originarie.

  • artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.

    L'interpretazione del contratto non può essere censurata in cassazione con la sola contrapposizione di una lettura alternativa; occorre indicare specificamente il canone ermeneutico violato e il punto del ragionamento del giudice di merito che se ne sarebbe discostato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è ammissibile solo se investe realmente l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non la mera ricostruzione della quaestio facti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale dedotta deve essere correlata a una reale violazione delle forme e a una specifica censura della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo non può risolversi in una rivalutazione del merito, ma deve denunciare un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 163 c.p.c.

    L'atto introduttivo deve contenere una domanda sufficientemente determinata quanto al petitum e alla causa petendi.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    Il termine per integrare la domanda rileva se tempestivamente devoluto e censurato nei gradi di merito.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    La richiesta di integrazione della domanda formulata nella fase di trattazione deve essere specificamente coltivata e poi devoluta in appello per poter essere esaminata in cassazione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un contratto non può consistere nella semplice contrapposizione tra due letture possibili della clausola, ma deve indicare in modo puntuale i canoni ermeneutici violati e spiegare perché l'interpretazione accolta sia giuridicamente errata.
  • La transazione è novativa quando, dall'esame complessivo dell'accordo e del contesto negoziale, risulta la volontà di sostituire il rapporto preesistente con un assetto di interessi nuovo e autonomo; ciò accade quando le obbligazioni risultano oggettivamente diverse, anche qualitativamente, rispetto a quelle originarie.
  • Quando il giudice di merito qualifica il rapporto come transazione novativa, il controllo di legittimità riguarda la correttezza della sussunzione giuridica dei fatti accertati, non una nuova ricostruzione dei fatti stessi.
  • La deduzione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda non può essere esaminata in cassazione se la parte non abbia specificamente devoluto in appello anche il diniego del termine per integrare la domanda.
  • Se la delimitazione del credito controverso deriva dal contenuto dell'accordo transattivo, l'attore che agisce in accertamento negativo deve comunque individuare con precisione le poste o le fatture oggetto di contestazione, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'intero rapporto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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