Cassazione Penale, Ordinanza n. 05610/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Ancona che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione della sentenza d'appello, ma in modo ritenuto generico e sostanzialmente volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, inclusa una doglianza di travisamento del fatto non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva escluso correttamente la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, non occasionale e inserita nel circuito illecito di sostanze stupefacenti, con motivazione ritenuta congrua e conforme al principio secondo cui è sufficiente dare conto dell'assenza di uno solo dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico, non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, in realtà, diretto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, che nel caso concreto è stata ritenuta integrata e confermata in appello
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risulti mancante anche uno solo dei presupposti richiesti; è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza dell'elemento ritenuto decisivo
l'impugnazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato; la genericità dei motivi comporta inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può negare la causa di non punibilità valorizzando anche un solo indice ostativo tra quelli richiesti dall'art. 131-bis c.p., purché la motivazione dia conto in modo logico e congruo dell'elemento decisivo mancante.
- Nei reati in materia di stupefacenti, la non occasionalità della condotta e il suo inserimento in un circuito illecito costituiscono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la deduzione meramente generica è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o prospettare un travisamento del fatto inteso come diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata nei gradi di merito.
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