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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35845/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni soci di una cooperativa edificatrice volta a far dichiarare la nullità dell'art. 10 del regolamento cooperativo, sia nella versione del luglio 2007 sia in quella del giugno 2010, sostenendo che tale disciplina non fosse mai stata approvata dall'assemblea dei soci e quindi fosse contraria allo statuto della cooperativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo mancante ogni delibera assembleare di approvazione della modifica. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, interpretando il verbale assembleare del 2007 nel senso che l'assemblea avesse in realtà letto e approvato la bozza di regolamento predisposta dal consiglio di amministrazione, con specifico riferimento alla modifica dell'art. 10, e che la verbalizzazione, pur sintetica o incompleta, non potesse essere letta come assenza di approvazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il verbale del 2007 non dimostrasse affatto l'approvazione della modifica e che la Corte d'appello avesse attribuito al verbale un significato non consentito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella comunicazione societaria del 3 novembre 2007, dalla quale si sarebbe desunto che le modifiche al regolamento dovevano essere convalidate da una successiva assemblea; 3) violazione dell'art. 2545 c.c., contestando che la Corte d'appello avesse valorizzato l'acquiescenza dei soci alle delibere di approvazione dei bilanci come elemento di conforto della ricostruzione fattuale circa l'approvazione della modifica regolamentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato. Quanto al primo e al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di diritto nell'interpretazione della clausola/verbale, ma si limitassero a contrapporre una lettura alternativa del contenuto assembleare e del comportamento successivo dei soci, chiedendo alla Cassazione una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, non era indicato in modo puntuale quale canone ermeneutico fosse stato concretamente violato e come il giudice di merito si fosse discostato da esso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non era spiegato in quale atto o deduzione del giudizio di appello il fatto asseritamente decisivo fosse stato introdotto o mantenuto nel thema decidendum; inoltre la sola produzione documentale non bastava a dimostrare l'omesso esame del fatto nel rispetto dell'art. 366 c.p.c. e del dovere di specificità del ricorso. La Corte non è entrata nel merito della validità della modifica regolamentare, limitandosi a sanzionare l'inammissibilità delle censure.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Per denunciare correttamente la violazione dei criteri ermeneutici, il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una lettura alternativa del testo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa interpretazione del contenuto negoziale o del verbale assembleare.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto sia stato effettivamente introdotto nel giudizio di merito e il ricorso ne dia conto con specificità.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare con precisione il fatto decisivo, la sua deduzione nei gradi di merito e il contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 346 c.p.c.

    Un fatto non coltivato o non riproposto nel giudizio di appello non può fondare validamente la censura di omesso esame in cassazione.

  • art. 2545 c.c.

    La doglianza che contesta la valutazione del comportamento dei soci successivo alla deliberazione, se mira solo a una diversa lettura dei fatti, non integra una corretta censura di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto o del verbale assembleare è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una diversa lettura del testo, senza indicare il preciso scostamento del giudice di merito dai canoni ermeneutici invocati.
  • Quando più interpretazioni di un atto sono plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo che sia dimostrata la violazione di specifiche regole interpretative o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il fatto decisivo sia stato allegato e discusso nei gradi di merito; la sola produzione di un documento non basta se non è chiarito come quel fatto sia entrato nel dibattito processuale.
  • La censura di omesso esame deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: occorre indicare il fatto, il documento, il momento processuale in cui è stato dedotto e la sua decisività.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito in una violazione di legge, quando la sostanza della doglianza è la richiesta di una nuova valutazione delle prove e del comportamento delle parti.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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