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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui il GIP del Tribunale di Arezzo gli aveva applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena concordata, perché superiore al minimo edittale. La censura, in sostanza, contesta il trattamento sanzionatorio pattuito, senza dedurre una delle specifiche ragioni di ricorribilità oggi consentite contro il patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta attiene invece solo alla commisurazione della pena, cioè a profili ex art. 133 c.p., e non all'illegalità della sanzione in senso tecnico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • La contestazione dell'eccessività della pena per difetto di adeguata motivazione o per non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non coincide con l'illegalità della pena e non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • Ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per illegalità della pena deve intendersi una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente, per specie o quantità, il limite legale, non la mera censura del giudizio di commisurazione.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento non deduce uno dei motivi tipizzati dalla legge, la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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