Cassazione Penale, Ordinanza n. 11906/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano, relativa a un reato in materia di stupefacenti commesso in concorso. Ha dedotto violazione di legge processuale e carenza motivazionale, lamentando in particolare l'incongruità della pena applicata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte rileva però che le censure svolte, in particolare quelle sul vizio di motivazione, esulano dai limitati motivi ammessi contro le sentenze di applicazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che, contro la sentenza di patteggiamento, siano proponibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla motivazione erano generiche e comunque non deducibili nei limiti del gravame consentito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento non rientra nei motivi tassativamente ammessi.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
richiamato per individuare il regime temporale delle impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento successive alla riforma.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena.
richiama il concorso di persone nel reato contestato.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi tassativamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure di merito sulla congruità della pena e le doglianze meramente motivazionali non sono, di regola, deducibili avverso il patteggiamento, salvo che si traducano in una denunciata illegalità della pena nei limiti consentiti.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e di struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le valutazioni pertinenti; non è configurabile un interesse dell'imputato a ottenere una motivazione più analitica quando la decisione coincide con l'assetto negoziale accettato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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