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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28815/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due privati e poi coltivata da una sola di essi anche quale erede dell'altro, per i danni asseritamente subiti alla proprietà a seguito di lavori eseguiti in forza di atti amministrativi illegittimi collegati a una procedura espropriativa. Il Tribunale aveva condannato il Comune al risarcimento; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale del Comune sia l'appello incidentale della parte privata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/mancanza di motivazione della sentenza d'appello per asserita adesione acritica alla decisione di primo grado e omessa risposta ai motivi di gravame; 2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per difetto di prova del danno biologico liquidato; 3) violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. per prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio. La parte privata ha proposto ricorso incidentale lamentando, tra l'altro, omessa pronuncia sulla domanda di immediata retrocessione/restituzione del possesso del suolo espropriato, sostenendo che la domanda, pur indicata come subordinata nell'atto introduttivo, fosse poi stata trattata come autonoma nei successivi scritti difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della controparte privata. Ha ritenuto, per il primo motivo del Comune, che la doglianza fosse formulata con vizio di legge/non di motivazione non coerente con il contenuto della censura, inoltre generica perché non confrontata specificamente con i motivi di appello e con la risposta della Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non ha riportato adeguatamente contenuto della domanda, difese, decisione di primo grado e censure in appello sulla quantificazione del danno biologico. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata non dava conto di una specifica questione di prescrizione trattata in appello e il ricorrente non ha dimostrato di averla dedotta, con conseguente improprio tentativo di introdurla direttamente in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione della domanda: l'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è di regola deducibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma solo nei limiti del vizio di nullità processuale o di motivazione; inoltre la stessa ricorrente incidentale aveva riconosciuto che la domanda era stata proposta in via subordinata, e non era autosufficiente la prospettazione della successiva mutatio libelli. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la Corte osserva che la censura era inquadrata in modo non corretto rispetto al vizio dedotto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per lamentare una motivazione solo apparente o assente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere usato per censurare l'erronea interpretazione delle domande o per vizi che attengono al fatto o alla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare nullità processuali, omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il solo canale per il sindacato sull'apprezzamento di fatto relativo all'interpretazione della domanda, nei limiti attualmente consentiti.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale; la Corte non entra nel merito della responsabilità, dichiarando inammissibili le censure per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare mancanza di prova del danno; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere la decorrenza della prescrizione; il motivo è inammissibile perché la questione non risultava devoluta in appello.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato per la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.

  • art. 51 L. 457/1978

    Evocato nel ricorso incidentale, ma ritenuto inconferente rispetto alla censura processuale proposta.

  • artt. 60, 61, 62, 63 L. 2359/1865

    Evocati nel ricorso incidentale in relazione alla retrocessione/espropriazione, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • artt. 46 e 48 d.P.R. 327/2001

    Richiamati dalla ricorrente incidentale in tema di espropriazione e retrocessione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato a sostegno della tutela della proprietà, senza però incidere sull'esito processuale.

  • artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c.

    Evocati nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia e valutazione delle prove; la Corte ha ricondotto la censura alla corretta qualificazione del vizio processuale.

  • artt. 1362 e 1367 c.c.

    Richiamati per sostenere l'interpretazione della domanda, ma la Corte ribadisce che l'erronea interpretazione della domanda non è di regola deducibile come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere sussunta nel corretto vizio denunciato: la nullità della sentenza o dell'attività processuale va fatta valere ex art. 360, n. 4, c.p.c., non ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La doglianza di motivazione apparente o di omesso esame richiede specificità e confronto puntuale con i motivi di appello e con la risposta del giudice di merito; un ricorso meramente assertivo o generico è inammissibile.
  • La deduzione di omessa pronuncia presuppone che la questione risulti effettivamente devoluta al giudice di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come semplice violazione di legge sostanziale.
  • L'interpretazione delle domande e delle eccezioni è attività riservata al giudice di merito e non può essere censurata come violazione di legge salvo che si denunci un vizio processuale, un error in procedendo o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta la valutazione di una domanda o di un danno, occorre riportare gli elementi essenziali degli atti e delle decisioni rilevanti, non potendo supplire a tali carenze la memoria illustrativa.
  • La trasformazione di una domanda proposta in via subordinata in domanda principale tramite successive difese può integrare una mutatio libelli non consentita, se non supportata da un puntuale e autosufficiente richiamo degli atti processuali e comunque nei limiti del thema decidendum originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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