Cassazione Civile, Ordinanza n. 28932/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito per il pagamento del saldo di un conto corrente e del residuo di un finanziamento concessi a una società e garantiti da fideiussione prestata da altri soggetti. Il Tribunale, riunite le opposizioni al decreto, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da due garanti persone fisiche ai sensi dell'art. 66-bis cod. cons., ritenendoli consumatori e dichiarando competente il Tribunale di Imperia, con revoca del decreto ingiuntivo. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo, con tre motivi, che: 1) il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova e erroneamente svalutato la partecipazione sociale del 20% dei garanti, oltre a non considerare cariche, partecipazioni e attività professionali connesse all'assunzione di partecipazioni sociali e agli interessi dei garanti nell'andamento della società; 2) avrebbe erroneamente riconosciuto la qualità di consumatori nonostante il rilascio di una lettera di patronage forte, ulteriore garanzia del credito; 3) avrebbe illegittimamente esteso per connessione la competenza così individuata anche alle opposizioni della società debitrice e di un altro garante. Un garante ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo che il foro competente sarebbe comunque Imperia per residenza delle persone fisiche e sede della società e che il foro convenzionale di Genova non sarebbe opponibile alla cessionaria del solo credito. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo, e inammissibile il ricorso incidentale, poiché nel regolamento di competenza non è ammessa la proposizione di ricorso incidentale ma solo memorie difensive e documenti.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassato la sentenza del Tribunale di Genova e dichiarato la competenza del Tribunale di Genova. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
La disciplina di competenza consumeristica può essere invocata solo se il fideiussore persona fisica ha agito come consumatore; la verifica va fatta con riguardo al contratto di garanzia e alle condizioni soggettive del garante.
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere il foro generale di residenza/sede, ma la questione è stata ritenuta assorbita o comunque non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per il deposito di memorie nel procedimento camerale.
art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.
Nel procedimento per regolamento di competenza alle parti intimate è consentito solo depositare scritture difensive e documenti, non proporre ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in presenza dell'inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione, la qualità di consumatore del garante va valutata con riferimento alla sola posizione del fideiussore e alle finalità della garanzia, senza considerare in via decisiva il rapporto principale garantito.
- La persona fisica che garantisce obbligazioni di una società non è consumatore quando la garanzia è strumentale alla propria attività professionale o alla gestione dell'impresa, anche se il garante svolge formalmente attività professionali diverse.
- Per verificare se il fideiussore abbia agito nell'ambito della propria attività professionale rilevano, tra gli indici sintomatici, la titolarità di una partecipazione sociale non trascurabile e l'assunzione di strumenti di garanzia atipica che rivelino una posizione di influenza sulla società garantita.
- Una quota del 20% del capitale sociale non può essere considerata, di per sé, trascurabile ai fini della qualificazione del garante come consumatore o professionista.
- La lettera di patronage forte, specie se rilasciata in favore del creditore quale garanzia ulteriore del debito sociale, può costituire indice della capacità del patronnant di incidere sulla gestione della società e della strumentalità della fideiussione agli scopi sociali.
- Nel procedimento per regolamento di competenza non è ammessa la proposizione di ricorso incidentale, essendo consentito alle parti intimate soltanto il deposito di difese e documenti.
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