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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13963/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di spese condominiali relative a un’unità immobiliare adibita a casa familiare. In primo grado l’opposizione al decreto era stata rigettata; in appello, invece, il tribunale ha ritenuto che la destinataria dell’ingiunzione fosse priva di legittimazione passiva perché mera assegnataria della casa familiare, di proprietà esclusiva dell’ex coniuge, e ha quindi revocato il decreto ingiuntivo condannando il condominio alle spese. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1022, 1025, 1004 e 1005 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che chi gode della casa è tenuto alle spese e agli oneri di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria; (2) violazione dell’art. 360 c.p.c. e delle norme sulla mediazione, lamentando che il giudice d’appello non avesse considerato definitivo il decreto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; (3) omesso esame della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, in particolare verbali di approvazione dei bilanci e rendiconti di esercizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché l’onere di attivare la mediazione, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, grava sulla parte opposta; nel caso concreto, quindi, l’eventuale mancata mediazione avrebbe potuto condurre alla revoca del decreto opposto, con conseguente difetto di interesse del condominio a dolersi della mancata declaratoria di improcedibilità. Ha poi respinto il primo e il terzo motivo, richiamando un principio già affermato in giurisprudenza: l’amministratore può riscuotere i contributi solo dal proprietario o titolare di diritto reale sull’unità immobiliare, non dal coniuge o convivente assegnatario della casa familiare, poiché il relativo diritto di godimento ha natura personale e non reale. Ne è derivata la conferma della mancanza di legittimazione passiva della resistente e, quindi, la conferma del rigetto del ricorso. Il condominio è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1022 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che il titolare del diritto di abitazione sopporta gli oneri connessi al godimento

  • art. 1025 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi del titolare del diritto personale di godimento

  • art. 1004 c.c.

    invocato dal ricorrente per affermare l'obbligo di pagamento di spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria

  • art. 1005 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la debenza degli oneri connessi al diritto di abitazione

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010

    nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, dopo la fase sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie

  • art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010

    menzionato come disposizione introdotta successivamente dal d.lgs. n. 149/2022

  • Cass. S.U. n. 19596 del 18.9.2020

    richiamata per affermare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta

  • Cass. n. 27944/2025

    richiamata sul difetto di interesse a dolersi della mancata declaratoria di improcedibilità quando l'onere di mediazione gravava sulla stessa parte ricorrente

  • Cass. sez. II, n. 12094/2026

    richiamata nello stesso senso sul difetto di interesse alla doglianza relativa alla mediazione

  • Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 16613 del 23/05/2022

    l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento "sui generis"

    principio decisivo applicato al caso per escludere la legittimazione passiva dell'assegnataria della casa familiare rispetto alla pretesa condominiale

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, l'onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; la sua inerzia può condurre alla revoca del decreto opposto.
  • La parte che avrebbe tratto vantaggio da un'eventuale declaratoria di improcedibilità non può dolersi della mancata rilevazione della mediazione quando l'onere di impulso processuale gravava su di essa, difettando in tal caso l'interesse all'impugnazione.
  • Le spese condominiali e gli oneri per la manutenzione e l'esercizio delle parti comuni possono essere richiesti solo al proprietario effettivo o al titolare di un diritto reale sull'unità immobiliare, non al coniuge o convivente assegnatario della casa familiare.
  • Il diritto di godimento della casa familiare assegnata in sede di separazione ha natura di diritto personale di godimento e non attribuisce, di regola, la qualità di legittimato passivo rispetto all'azione del condominio per il recupero degli oneri condominiali.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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