Cassazione Civile, Ordinanza n. 05548/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava con ricorso per cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua opposizione contro il provvedimento ministeriale di trasferimento in Spagna adottato dall'Unità Dublino ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, art. 18, lett. d. Nel ricorso erano proposti due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio originario della procura speciale conferita al difensore per il giudizio di cassazione. La procura, relativa a materia disciplinata dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, non conteneva alcuna indicazione espressa della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato e recava soltanto l'autenticazione della firma con la formula 'E' autentica', senza la certificazione richiesta dalla norma speciale. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale, perché priva dell'indicazione espressa della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e della relativa certificazione del difensore, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25 del 2008. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve indicare in modo espresso che è stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
La disciplina speciale dell'art. 35-bis si pone come requisito ulteriore e più rigoroso rispetto alla procura speciale ordinaria.
La disciplina speciale dell'art. 35-bis deroga alle ordinarie regole sulla procura per il ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reg. UE n. 604/2013, art. 18, lett. d
È il fondamento del provvedimento amministrativo di trasferimento verso lo Stato membro ritenuto competente.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca in modo esplicito l'indicazione della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità oltre all'autenticità della sottoscrizione.
- La mera autenticazione della firma del conferente, senza una chiara attestazione sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento, non soddisfa il requisito speciale di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale impedisce l'esame dei motivi di merito e comporta, in difetto di attività difensiva dell'intimato, la mancata statuizione sulle spese.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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