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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25986/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione della condanna relativa al capo H). L'istanza di revisione era fondata su elementi emersi nel processo contro il coimputato Ercole (Taverniti): dichiarazioni del teste Pugliese e di altri testi (Cataldo, Lerda, Fornasir) e documenti (atto notarile di risoluzione con clausola di riservato dominio, estratti conto della società T&P) che, secondo Ursino, avrebbero dimostrato che l'acquisto/gestione del bar 'Backery' era frutto di normali operazioni commerciali del Taverniti e non di una intestazione fittizia nell'interesse dell'associazione 'ndranghetista. Quanto al capo O) (art. 612 c.p.), l'istanza sosteneva inoltre che il reato di minaccia grave era divenuto perseguibile a querela e che la mancata querela nel procedimento contro altro imputato avrebbe inciso sulla procedibilità. Nel ricorso in Cassazione Ursino ha contestato la valutazione delle nuove prove e ha dedotto vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la sentenza di assoluzione del Taverniti dimostrerebbe l'assenza di finalità elusiva nelle compravendite di bar.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le prove richiamate non costituiscono elementi nuovi idonei a demolire il giudicato, ma rappresentano una diversa interpretazione di dati probatori già valutati (in particolare intercettazioni). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revisione è ammessa solo quando emerga un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati da sentenze irrevocabili, non una mera diversa valutazione delle stesse prove; ha inoltre osservato che il ricorrente non ha affrontato le risultanze di maggior rilievo (depositions di Saverino e Zulian, intercettazioni tra Crea, Taverniti, Ursino e Pugliese) e che lo stesso Ursino non aveva sostanzialmente contestato la natura fittizia delle intestazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; inserito nella descrizione del capo H) con riferimento alla partecipazione ai reati contestati.

  • art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992

    art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992

    Norma richiamata nel capo H) in relazione alle misure patrimoniali e agli illeciti connessi; utilizzata per inquadrare il tipo di fattispecie contestata.

  • art. 7 D.L. n. 152/1991

    Richiamato nei capi H) e O) come norma integrativa della fattispecie contestata; citazione formale nel quadro delle imputazioni.

  • art. 612 cod. pen.

    art. 612, primo e secondo comma, cod. pen.

    Norma che disciplina le minacce; il ricorso richiamava questioni sulla procedibilità (querela) nel procedimento relativo al coimputato, ma la Corte non ha ritenuto che ciò incidesse sulla revisione richiesta per il capo H).

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla revisione: la nozione di contrasto tra giudicati va intesa come incompatibilità oggettiva tra i fatti storici, non come mera divergenza di valutazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende; applicata per imporre a carico del ricorrente il pagamento di euro 3.000.

  • Sez. 2, n. 41051 del 26/10/2011 (Ferrara)

    Sez. 2, n. 41051 del 26/10/2011, Ferrara, Rv. 251542-01

    Richiamata per affermare che possono esistere sia interposizioni fittizie sia reali ma fiduciarie: l'esistenza di intestazioni effettive non esclude che il bene sia amministrato per l'interesse dell'interponente.

  • Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022 (Frisullo)

    Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01

    Richiamata per precisare che la revisione non è ammessa quando la differenza tra sentenze deriva da diverse valutazioni dei medesimi fatti e non da incompatibilità oggettiva dei fatti storici.

  • Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016 (Di Martino)

    Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Di Martino, Rv. 269232-01

    Richiamata per il principio che la revisione serve a correggere errori nella ricostruzione fattuale e non semplici differenze di valutazione del materiale probatorio.

  • Cassazione sez. pen., sentenza n. 37640/2021

    Citada per richiamare che la Corte di cassazione aveva già dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità dell'Ursino in relazione agli stessi fatti; la sentenza contiene passaggi rilevanti sulle intercettazioni in cui Taverniti esprimeva timore di sequestro, confermando l'impianto probatorio.

Massime di principio

  • La revisione è ammissibile solo quando emergono fatti nuovi che siano idonei, per affidabilità e persuasività, a determinare un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati da sentenze irrevocabili; non è sufficiente una diversa interpretazione delle stesse prove.
  • L'assoluzione di un coimputato, fondata su diversa valutazione di intercettazioni o di prove, non comporta automaticamente la revisione della condanna di un altro concorrente se le decisioni non risultano storicamente incompatibili.
  • Prove 'nuove' devono essere confrontate espressamente con le risultanze decisive delle sentenze precedenti; il ricorrente deve affrontare il percorso argomentativo della decisione impugnata e le pronunce della Cassazione già intervenute.
  • La semplice esistenza di documenti contrattuali (es. clausola di riservato dominio) o di intestazioni formali non esclude, di per sé, il convincimento che il bene fosse effettivamente amministrato nell'interesse di terzi; la valutazione richiede considerazione del complesso probatorio (testimonianze, intercettazioni, comportamenti).
  • In ipotesi di interposizione, la distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale ma fiduciaria rileva: anche una reale intestazione può essere considerata utile a sottrarre il bene alla responsabilità patrimoniale del dominus se il gestore agisce su direttive e nell'interesse di quest'ultimo.

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