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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27791/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo che le aveva intimato il pagamento di euro 5.843,89, somma richiesta a titolo di saldo prezzo di una serie di forniture di buste. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto l'opposizione e il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero trascurato circostanze dedotte e risultanze documentali e testimoniali e avessero errato nella valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, poiché la decisione di appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della pronuncia di primo grado, operava il limite dell'art. 348-ter c.p.c. alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. In ogni caso, il motivo non denunciava un omesso esame di fatti storici decisivi, ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La censura sulla motivazione è stata reputata non invocabile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; le dedotte violazioni di legge sono state ritenute anch'esse una richiesta surrettizia di riesame del materiale probatorio. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nel testo applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 consente solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    la loro dedotta violazione è stata ritenuta, in concreto, una critica alla valutazione delle prove e non un effettivo vizio di legittimità

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata prospettata in modo strumentale a contestare l'apprezzamento del merito

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    il richiamo alle presunzioni è stato utilizzato per sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori, non consentita in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il ricorso per cassazione è soggetto al limite dell'art. 348-ter c.p.c. e non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., salvo i casi consentiti dalla legge.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la critica alla ricostruzione del materiale probatorio: in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
  • La censura di violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni, è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle risultanze probatorie.
  • La motivazione 'insufficiente' o 'contraddittoria' non è più denunciabile nei termini previgenti per le sentenze soggette al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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