Cassazione Civile, Ordinanza n. 27791/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo che le aveva intimato il pagamento di euro 5.843,89, somma richiesta a titolo di saldo prezzo di una serie di forniture di buste. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto l'opposizione e il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero trascurato circostanze dedotte e risultanze documentali e testimoniali e avessero errato nella valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, poiché la decisione di appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della pronuncia di primo grado, operava il limite dell'art. 348-ter c.p.c. alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. In ogni caso, il motivo non denunciava un omesso esame di fatti storici decisivi, ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La censura sulla motivazione è stata reputata non invocabile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; le dedotte violazioni di legge sono state ritenute anch'esse una richiesta surrettizia di riesame del materiale probatorio. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 consente solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
la loro dedotta violazione è stata ritenuta, in concreto, una critica alla valutazione delle prove e non un effettivo vizio di legittimità
la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata prospettata in modo strumentale a contestare l'apprezzamento del merito
il richiamo alle presunzioni è stato utilizzato per sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori, non consentita in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il ricorso per cassazione è soggetto al limite dell'art. 348-ter c.p.c. e non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., salvo i casi consentiti dalla legge.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la critica alla ricostruzione del materiale probatorio: in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
- La censura di violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni, è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle risultanze probatorie.
- La motivazione 'insufficiente' o 'contraddittoria' non è più denunciabile nei termini previgenti per le sentenze soggette al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27719/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27723/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →