Cassazione Penale, Ordinanza n. 34737/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, poiché tutte le censure erano manifestamente infondate e non superavano il vaglio di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per cessione di sostanza stupefacente in relazione a un fatto ritenuto di lieve entità. Il ricorso per cassazione era fondato su tre censure: con il primo motivo si contestava la motivazione della sentenza impugnata sulla prova della cessione, sostenendo che l'accertamento fosse viziato; con il secondo e il terzo motivo si deduceva l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la prova della dazione della sostanza risultava adeguatamente desunta dalle dichiarazioni del teste che aveva assistito alla cessione. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo logico e coerente il diniego dei benefici valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il fatto è stato ricondotto alla cessione di sostanza stupefacente di lieve entità.
richiamato implicitamente dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali e sulla mancanza di elementi favorevoli.
richiamato implicitamente dal motivo relativo alla sospensione condizionale della pena; il beneficio è stato negato per ragioni ostative legate alla personalità del reo e ai precedenti penali.
base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla prova della cessione di stupefacente è manifestamente infondata quando la motivazione di merito sia sorretta da una testimonianza diretta che abbia assistito alla dazione della sostanza, senza salti logici o vizi argomentativi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di elementi positivamente apprezzabili che consentano un giudizio favorevole.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata con motivazione sintetica ma coerente quando la personalità del condannato e i precedenti emergano come elementi ostativi alla prognosi favorevole richiesta dalla legge.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile e consegue la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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