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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21730/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatrice)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio un'altra società deducendo di avere stipulato un contratto del 23 giugno 2008 avente ad oggetto l'affitto di un ramo d'azienda esercitato in un centro commerciale, con clausola di cessazione automatica al 30 giugno 2015, e chiedendo il rilascio dei locali e il pagamento di canoni maturati fino all'agosto 2016. La controparte si era costituita sostenendo che il rapporto fosse in realtà una locazione commerciale di immobile e che la qualificazione contrattuale come affitto d'azienda fosse nulla; aveva quindi proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento della nullità e della natura locatizia del rapporto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello delle sue difese, la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1326 c.c. e, in sostanza, errata interpretazione e qualificazione del contratto come affitto d'azienda anziché locazione commerciale, lamentando che i beni trasferiti non integrassero un complesso organizzato idoneo allo svolgimento dell'attività; 2) omesso esame di documentazione relativa a pagamenti per ristrutturazione, allestimento dei locali e pagamento di una somma alla precedente occupante; 3) nullità della sentenza per omessa giustificazione del mancato esame delle prove testimoniali richieste per dimostrare l'inesistenza di una vera azienda ceduta e la riconducibilità del rapporto a mera locazione di immobile; 4) violazione dell'art. 1424 c.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto ricondurre il rapporto alla disciplina della locazione e rideterminare il canone, essendo in realtà oggetto del contratto la sola locazione delle mura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non correttamente indirizzato contro la motivazione della sentenza impugnata, privo dell'indicazione specifica dei fatti e degli atti rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c. e non costruito come effettiva censura dei canoni ermeneutici applicati dalla corte territoriale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava dove i fatti rappresentati nella documentazione fossero stati dedotti nei precedenti gradi e non rispettava i requisiti per il vizio di omesso esame di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione e specificazione delle istanze istruttorie e per omessa indicazione delle contestazioni svolte nelle fasi di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché rivolto contro una motivazione aggiuntiva e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi, ormai consolidata nella qualificazione del rapporto come affitto d'azienda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    usato come base del ricorso introduttivo originario del giudizio di primo grado con rito sommario.

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato per la conversione del rito in quello speciale locatizio nel corso del giudizio di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e per mancata critica della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su elementi extratestuali rispetto alla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di documenti; la Corte ha ribadito che il vizio va dedotto rispettando i requisiti di specificità e indicando dove i fatti siano stati introdotti nel processo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato più volte per affermare la necessità di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    evocati dal ricorrente come canoni ermeneutici asseritamente violati nella qualificazione del contratto, ma non effettivamente sviluppati in modo ammissibile.

  • art. 2555 c.c.

    richiamato per sostenere che mancasse un complesso aziendale idoneo a configurare un'azienda o un ramo d'azienda.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per asserita carenza di motivazione; la Corte ha osservato che il vizio non può essere fondato su elementi diversi dalla motivazione stessa.

  • art. 111 Cost.

    evocato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 1424 c.c.

    richiamato per sostenere una possibile conversione del contratto in locazione, ma la censura è stata ritenuta inutile rispetto alla qualificazione già confermata come affitto d'azienda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    citato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non utile a superare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 1326 c.c.

    evocato nel primo motivo come norma sulla conclusione del contratto, senza che la censura fosse sviluppata in modo ammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: non è ammissibile una critica che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza aggredire la ratio decidendi.
  • Quando si deduce violazione dei canoni ermeneutici contrattuali o vizio di motivazione, è necessario indicare specificamente gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti, rispettando l'onere di specificazione e localizzazione previsto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede che il fatto sia stato effettivamente introdotto nel giudizio di merito e che il ricorrente indichi puntualmente dove ciò sia avvenuto; non basta elencare documenti prodotti nei fascicoli.
  • Le censure relative alla mancata ammissione di prove devono essere formulate in modo completo, indicando le istanze istruttorie, le richieste svolte nei gradi di merito e le eventuali reiterazioni in sede di precisazione delle conclusioni.
  • Una doglianza formulata contro una motivazione meramente aggiuntiva o assorbita da una ratio decidendi principale non è idonea a ottenere la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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