Sentenza del 11/01/2022 n. 487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2009: la Comunità montana denunciava difetto di motivazione dell'avviso, sosteneva l'esenzione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 504/1992 per destinazione istituzionale degli immobili e lamentava di non aver ricevuto la notifica della rendita catastale; inoltre contestava la legittimazione del Comune a chiedere il tributo in quanto parte della precedente Comunità montana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notifica via PEC (o comunque valido per raggiungimento dello scopo) richiamando la sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile o infondata la censura sulla legittimazione del Comune perché la CTR aveva motivato il rapporto successorio e l'attribuzione della proprietà alla nuova Comunità montana; ha escluso l'esenzione ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 perché l'esenzione richiede l'utilizzazione diretta da parte dell'ente e gli immobili risultavano locati/concessi a terzi; ha ritenuto inammissibili censure fondate su atti non riprodotti nel ricorso (art. 366 c.p.c.) e ha censurato la carenza di specificazione temporale riguardo all'atto di attribuzione/modifica della rendita catastale (incidenza della L. 342/2000 art. 74 dipende dalla data). Il ricorrente è stato condannato alle spese (compensi Euro 2.500, esborsi Euro 200) e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2 e 3
Riferito in relazione alla questione della correttezza della notifica; la Corte ha ritenuto che, anche se la notifica via PEC fosse stata effettuata non nel domicilio eletto, essa possa considerarsi valida o comunque sanata se ha raggiunto lo scopo informativo e non ha arrecato concreto pregiudizio alla difesa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione ICI richiesta richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; non opera per uso indiretto (comodato, locazione) anche se senza scopo di lucro.
L. 342 del 2000, art. 74, comma 1
La necessità di notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita catastale ai fini dell'utilizzabilità ai fini impositivi dipende da fattori temporali (in particolare se l'atto è anteriore o posteriore al 1/1/2000); nella fattispecie l'assenza di precisazioni temporali ha reso inammissibile la censura.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
Principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo: le irregolarità della forma della notificazione possono essere sane se l'atto ha effettivamente portato a conoscenza il destinatario e non ha causato pregiudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Richiamato implicitamente per delimitare i vizi di motivazione deducibili in Cassazione: non è più impugnabile il semplice vizio di insufficienza della motivazione salvo che questa non sia del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Principio per cui in Cassazione sono inammissibili censure fondate su atti del giudizio di merito non riprodotti o non adeguatamente indicati nel ricorso.
Massime di principio
- Notifica via PEC: la notifica effettuata mediante PEC ad un indirizzo diverso dal domicilio eletto può essere considerata valida se raggiunge effettivamente il destinatario e non causa pregiudizio concreto alla difesa; opera il principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
- Esenzione ICI ex art. 7 D.Lgs. 504/1992: per ottenere l'esenzione è necessaria l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la destinazione esclusiva a scopi non produttivi di reddito; la mera destinazione funzionale o la concessione/locazione a terzi impedisce l'esenzione anche se l'uso è senza lucro.
- Successione tra enti pubblici e legittimazione impositiva: la ricostituzione o lo scioglimento e la conseguente ricostituzione di una nuova Comunità montana possono trasferire la proprietà degli immobili alla nuova entità per effetto di rapporti successori; il nuovo proprietario è titolare dei diritti (e degli obblighi fiscali) su quegli immobili.
- Atto catastale e notifica: la rilevanza della mancata notifica di un provvedimento di attribuzione/modifica di rendita catastale ai fini dell'azione impositiva dipende dalla normativa speciale e dalla data dell'atto (es. L. 342/2000 art. 74); la contestazione senza specificazione dei tempi e dei documenti rilevanti è in genere inefficace.
- Regole di ammissibilità in Cassazione: le censure devono essere corredate dalla riproduzione/indicazione precisa degli atti e dei documenti decisivi; la mera evocazione di atti del merito senza riproduzione rende la doglianza inammissibile (art. 366 c.p.c.).
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