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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34636/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura di granuli da intaso destinati alla realizzazione di campi da calcio in erba sintetica, con restituzione del prezzo e risarcimento del danno. Deduceva che il materiale, rivenduto ad altri operatori economici e poi utilizzato nella posa in opera dei campi, risultava gravemente viziato e inutilizzabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo non provato che i campi difettosi fossero stati realizzati proprio con il materiale fornito dalla convenuta e valorizzando la scarsa attendibilità dei testimoni indicati dall’attrice e l’esito non risolutivo della CTU. Nel ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere la Corte d’appello tratto dalla confessione resa all’interrogatorio formale il riconoscimento della responsabilità; 2) nullità per motivazione apparente o perplessa ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando la valutazione di inattendibilità del teste Bugatti Claudio; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato la deposizione del teste Bugatti Mauro; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione del contenuto della prova testimoniale; 5) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte avesse fatto improprio uso della consulenza tecnica d’ufficio, che non ha valore probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che non risultava provato il fatto decisivo posto a fondamento della domanda, cioè la riconducibilità dei vizi dei campi al materiale venduto dalla convenuta, e che la censura mirava in sostanza a rivalutare il merito delle prove.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che l’interrogatorio formale contenesse una confessione utile a provare sia l’impiego del materiale venduto sia l’assunzione dell’impegno di eliminare i vizi; ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di attendibilità dei testimoni compiuta dalla Corte d’appello; ha precisato che l’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; ha inoltre ribadito che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore la prova dell’esistenza dei vizi e della loro riferibilità al bene acquistato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una diversa lettura delle prove, quando la Corte territoriale abbia correttamente apprezzato il contenuto dell'interrogatorio formale.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o perplessa è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si risolvono in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame rilevante in cassazione riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o una rivalutazione complessiva del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito denunciare come violazione di legge la mera contestazione della valutazione del contenuto delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che chieda risoluzione o riduzione del prezzo deve provare l'esistenza dei vizi e la loro riferibilità al bene acquistato.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi presuppone la prova, a carico del compratore, dell'esistenza dei vizi del bene.

  • art. 1492 c.c.

    Il compratore che esercita le azioni di risoluzione o riduzione del prezzo deve offrire la prova dei vizi dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato al caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che agisca per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo deve provare non solo l'esistenza del vizio, ma anche che il difetto riscontrato sia riferibile al bene acquistato.
  • L'interrogatorio formale integra confessione solo se contiene un riconoscimento chiaro e univoco del fatto costitutivo rilevante; una mera ammissione di circostanze collaterali non basta a fondare la responsabilità.
  • La valutazione di attendibilità del teste è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non per ottenere una nuova ponderazione delle deposizioni.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di una specifica deposizione, se il fatto storico sia comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non sostituisce l'onere della prova della parte, ma può al più costituire supporto valutativo delle altre risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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