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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13827/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto già condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, per una cessione di sostanza stupefacente qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, gli operanti avrebbero assistito all'incontro tra l'imputato e un acquirente; quest'ultimo, fermato subito dopo, era stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina e aveva dichiarato di averla appena acquistata dall'imputato per 20 euro, mentre l'imputato era stato trovato con 125 euro. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la condotta potesse al più integrare un tentativo e non un reato consumato; 2) vizio di motivazione per mancato confronto con le dichiarazioni dell'acquirente, ritenute l'unica prova diretta dello scambio; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 4) vizio di motivazione sulla sproporzione della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla consumazione del reato e sulla tenuta della motivazione probatoria, richiamando il principio per cui la cessione di stupefacenti si perfeziona con il solo accordo tra cedente e acquirente, senza necessità della consegna materiale della droga. Ha inoltre escluso che la qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 comporti automaticamente il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., poiché occorre verificare in concreto la speciale tenuità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso. Infine, ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, essendo sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La cessione di stupefacenti può integrare il reato consumato anche quando il fatto è di lieve entità; la consumazione non richiede necessariamente la materiale consegna della sostanza, essendo sufficiente l'accordo tra le parti sulla cessione.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti, ma non deriva automaticamente dalla qualificazione del fatto come lieve entità; richiede un autonomo accertamento sulla speciale tenuità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso.

  • art. 49, cod. pen.

    La mancata disponibilità materiale della sostanza al momento dell'accordo non determina, di per sé, un reato impossibile né una inesistenza originaria dell'oggetto dell'azione, se l'agente è in grado di procurare e consegnare la droga in breve tempo.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma la doglianza del ricorrente mirava alla valutazione della prova; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può fondare la responsabilità su un compendio probatorio logicamente valutato, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte richiama il fatto che il giudice di merito non aveva concesso le attenuanti generiche in ragione della personalità trasgressiva e dei precedenti penali dell'imputato, senza che ciò integri vizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nei reati di cessione di sostanze stupefacenti, la consumazione può ritenersi integrata con il solo perfezionamento dell'accordo tra cedente e acquirente sulla sostanza e, se del caso, sul prezzo, non essendo necessaria la prova della traditio materiale della droga.
  • La mancata consegna immediata della sostanza non esclude, di per sé, la consumazione del reato di cessione di stupefacenti e non configura automaticamente un tentativo o un reato impossibile, quando l'accordo sia già perfezionato e la consegna sia destinata a seguire come esecuzione dell'intesa.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede un accertamento autonomo e concreto della particolare modestia sia del profitto perseguito o conseguito sia dell'evento dannoso o pericoloso, e non discende automaticamente dalla sola qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e giuridicamente corretta; il ricorrente non può limitarsi a prospettazioni astratte o meramente fattuali.
  • In sede di legittimità, le censure che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio o in una contestazione del ragionamento logico del giudice di merito sono inammissibili quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e completa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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