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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09091/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La persona condannata dal Tribunale per molestie ha proposto, tramite difensore, un atto qualificato come appello ma trattato come ricorso ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. contro la sentenza che l'aveva condannata a 100 euro di ammenda e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di molestie. Il ricorso deduceva, in sintesi, l'illogicità della motivazione perché il giudice di merito non avrebbe considerato la reciprocità dei comportamenti molesti tra gli ex coniugi e la possibilità per il destinatario di evitare i messaggi silenziando il telefono. La parte civile ha resistito chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche perché contenente censure di merito non proponibili in cassazione, oppure il rigetto nel merito con conferma della condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse logica, completa e non contraddittoria, avendo valutato anche le dichiarazioni dell'imputata e la reiterazione dei messaggi, talvolta ingiuriosi e minacciosi. Ha inoltre escluso che la possibilità per il destinatario di silenziare o bloccare i messaggi escluda la configurabilità del reato di molestie commesso tramite messaggi WhatsApp, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, da liquidarsi dal Tribunale di Pistoia ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    qualificato come ricorso ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    L'atto di impugnazione, pur formalmente proposto come appello, è stato trattato come ricorso secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.

  • art. 660 c.p.

    reato di cui all'art.660 cod. pen.

    Le molestie consistenti nell'invio reiterato di messaggi telefonici o telematici possono integrare il reato quando il mezzo usato abbia carattere invasivo e la condotta sia reiterata e molesta.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire con separato decreto di pagamento dal giudice indicato dal provvedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione del rimborso delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è demandata al Tribunale di Pistoia.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 660 c.p., il mezzo telefonico o telematico è idoneo a integrare la molestia quando la condotta abbia carattere invasivo e reiterato, indipendentemente dalla possibilità per il destinatario di bloccare o silenziare il contatto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione delle prove: la censura di illogicità è inammissibile se il giudice di merito ha motivato in modo completo, coerente e non contraddittorio sulla base del compendio probatorio.
  • L'invio di messaggi WhatsApp può integrare il reato di molestie se, per frequenza e contenuto, risulti oggettivamente molesto; non occorre che il destinatario sia privo di strumenti tecnici per evitare ulteriori contatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva utile a contrastare l'impugnazione, anche mediante memoria scritta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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