Cassazione Civile, Ordinanza n. 23218/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio promosso per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale di una società, il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente un altro tribunale perché il centro degli interessi principali dell'impresa non coincideva con la sede legale risultante dal registro imprese, ma era localizzato altrove. La società ha quindi proposto regolamento di competenza in Cassazione con due censure: da un lato, violazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la decisione sulla competenza fosse fondata su elementi illogici e incoerenti; dall'altro, violazione dell'art. 27, commi 2 e 3, d.lgs. 14/2019 e della normativa UE richiamata, sostenendo che il superamento della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva fosse stato affermato senza prova univoca e senza considerare documenti che, a suo dire, dimostravano la centralità operativa della sede legale in Roma, tra cui verbali assembleari e atti negoziali stipulati a Roma.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma e la competenza del Tribunale di Salerno. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 27 d.lgs. 14/2019 sulla competenza territoriale nelle procedure concorsuali: per le persone giuridiche il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale, ma la presunzione è superabile con prova della diversa sede effettiva, intesa come luogo in cui si svolgono le funzioni direttive e amministrative dell'impresa. Nel caso concreto, i plurimi elementi valorizzati dal tribunale di merito sono stati ritenuti congrui e logicamente coerenti per radicare il centro direttivo e amministrativo dell'attività a Salerno. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
La censura è stata reputata infondata perché la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta logica e congruamente motivata.
art. 27, commi 2 e 3, d.lgs. 14/2019
"per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali"; "per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese"
Per le persone giuridiche il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale, ma la presunzione è iuris tantum e può essere superata solo provando che la sede effettiva, ossia il luogo dell'attività direttiva e amministrativa dell'impresa, è altrove e che la sede legale è meramente fittizia.
Regolamento Comunità Europea 2000/1346 del Consiglio 29.05.2000
È richiamato dalla ricorrente come parametro eurounitario in tema di centro degli interessi principali, senza che la Corte vi ricavi un principio ulteriore rispetto a quello desunto dalla disciplina interna applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È menzionato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali relative a persone giuridiche, la competenza territoriale spetta al tribunale del circondario in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese.
- La presunzione di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali è iuris tantum e può essere vinta solo con prova rigorosa della diversa sede effettiva, cioè del luogo in cui si concentrano le funzioni direttive, amministrative e strategiche dell'impresa.
- La verifica della sede effettiva richiede una valutazione complessiva di elementi fattuali specifici e concordanti; la decisione del giudice di merito è censurabile in Cassazione solo se priva di congrua motivazione o logicamente incoerente.
- La mera produzione di atti o verbali formati in luoghi diversi dalla sede effettiva non basta, di per sé, a neutralizzare una pluralità di indici convergenti che attestino la localizzazione del centro direttivo altrove.
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