Cassazione Civile, Ordinanza n. 18411/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IVA a saldo e addizionale regionale per l’anno 2008. Il ricorso introduttivo era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e l’appello era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto non adeguatamente dimostrati i fatti dedotti dal contribuente: in particolare, mancava la produzione delle fatture emesse nel 2008 e delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, necessarie per ricostruire la situazione contabile e verificare il pagamento delle imposte e dell’IVA, e il contribuente non aveva rettificato nei termini la dichiarazione, rendendo difficoltosa la ricostruzione degli incassi. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi, tutti formalmente incardinati sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo l’omesso esame di fatti decisivi: la mancata corresponsione nel 2008 di euro 35.764,00 per compensi professionali; il deposito in appello di tutte le fatture emesse nel 2008; la percezione nel 2008 del solo importo di euro 61.710,00, dimostrata da attestazioni dell’autorità giudiziaria, anziché del maggiore importo di euro 94.994,00 indicato in dichiarazione; la permanenza, al 29.10.2009, presso l’Ufficio del funzionario delegato, degli ordini di pagamento relativi a compensi fatturati nel 2008 per euro 22.552,00, come comprovato da certificazione del Tribunale di Monza.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso, esaminati unitariamente perché connessi, applicando il limite della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ritenuto operante ratione temporis. Poiché il contribuente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello fossero diverse, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando opera il limite della doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
il limite della c.d. doppia conforme rende inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
la disposizione ha introdotto il regime della doppia conforme richiamato dalla Corte.
norma di conversione del d.l. n. 83/2012, applicata ratione temporis al giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
il nuovo importo è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime rationes decidendi in fatto, opera il filtro della doppia conforme e non è deducibile in cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni fattuali delle due decisioni.
- Il ricorrente che intenda denunciare l’omesso esame di fatti decisivi deve allegare e dimostrare in modo puntuale che il fatto è stato effettivamente discusso e che il giudice di merito lo ha omesso, non essendo sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nei giudizi soggetti al regime della doppia conforme, la censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o della prova documentale già scrutinata dai giudici di merito.
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