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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18411/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IVA a saldo e addizionale regionale per l’anno 2008. Il ricorso introduttivo era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e l’appello era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto non adeguatamente dimostrati i fatti dedotti dal contribuente: in particolare, mancava la produzione delle fatture emesse nel 2008 e delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, necessarie per ricostruire la situazione contabile e verificare il pagamento delle imposte e dell’IVA, e il contribuente non aveva rettificato nei termini la dichiarazione, rendendo difficoltosa la ricostruzione degli incassi. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi, tutti formalmente incardinati sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo l’omesso esame di fatti decisivi: la mancata corresponsione nel 2008 di euro 35.764,00 per compensi professionali; il deposito in appello di tutte le fatture emesse nel 2008; la percezione nel 2008 del solo importo di euro 61.710,00, dimostrata da attestazioni dell’autorità giudiziaria, anziché del maggiore importo di euro 94.994,00 indicato in dichiarazione; la permanenza, al 29.10.2009, presso l’Ufficio del funzionario delegato, degli ordini di pagamento relativi a compensi fatturati nel 2008 per euro 22.552,00, come comprovato da certificazione del Tribunale di Monza.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso, esaminati unitariamente perché connessi, applicando il limite della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ritenuto operante ratione temporis. Poiché il contribuente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello fossero diverse, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime rationes decidendi in fatto, opera il filtro della doppia conforme e non è deducibile in cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni fattuali delle due decisioni.
  • Il ricorrente che intenda denunciare l’omesso esame di fatti decisivi deve allegare e dimostrare in modo puntuale che il fatto è stato effettivamente discusso e che il giudice di merito lo ha omesso, non essendo sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nei giudizi soggetti al regime della doppia conforme, la censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o della prova documentale già scrutinata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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