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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25715/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla società ricorrente per far accertare la violazione di una servitù di metanodotto, assumendo che il titolo costitutivo imponesse al fondo servente il divieto di costruire opere a distanza inferiore a sette metri dalla tubazione. La convenuta si costituiva e chiamava in causa i propri danti causa, i quali contestavano l’esistenza stessa del contratto costitutivo della servitù, sostenendo che l’accettazione della proposta da parte della società fosse intervenuta dopo la morte del proponente e che, quindi, il contratto non si fosse perfezionato. In appello veniva inoltre esaminata la domanda di usucapione della servitù, esclusa per difetto di apparenza. In cassazione la società ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 1362, 1327 e 1330 c.c. e vizi di interpretazione degli atti negoziali, sostenendo che il contratto si fosse perfezionato secondo lo schema delle sottoscrizioni differite, che l’indennità fosse già stata pagata e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere mancata la conclusione del contratto e nel non applicare le discipline richiamate. Con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1158, 1559, 1061 e 1422 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando l’esclusione dell’apparenza della servitù ai fini dell’usucapione e lamentando una non corretta valutazione delle prove, poiché il metanodotto sarebbe tuttora esistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura sollecitava una diversa interpretazione degli atti negoziali rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito; ha ribadito che, in mancanza di prova di una firma del legale rappresentante della società proponente e in assenza di perfezionamento dell’incontro tra proposta e accettazione prima della morte del proponente, il contratto costitutivo della servitù non si era concluso. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1327 c.c. per difetto della forma scritta ad substantiam, dell’art. 1330 c.c. per mancanza della qualifica di imprenditore del proponente e dell’art. 1333 c.c. perché il rapporto prevedeva obbligazioni a carico di entrambe le parti, compreso il pagamento di un’indennità da parte della società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul difetto del requisito dell’apparenza della servitù, in quanto le opere erano interrate e la segnaletica risultava parzialmente nascosta, sicché la doglianza mirava soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico del contratto; la Corte ribadisce che l’interpretazione negoziale del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali, non per la mera proposta di una lettura alternativa.

  • art. 1327 c.c.

    Esclusa l’applicazione perché il contratto costitutivo della servitù richiedeva la forma scritta ad substantiam; il pagamento dell’indennità e il comportamento delle parti non possono supplire alla mancanza della forma richiesta per l’esistenza del diritto.

  • art. 1330 c.c.

    Non applicabile perché non risultava la qualifica di imprenditore del proponente.

  • art. 1333 c.c.

    Non applicabile perché il negozio non imponeva obbligazioni al solo proponente, essendo previste distinte obbligazioni per entrambe le parti, incluso il pagamento di un’indennità da parte della società.

  • art. 1328 c.c.

    Richiamato per affermare che la proposta è revocabile finché il contratto non sia concluso e finché il proponente non abbia conoscenza dell’accettazione; la revoca produce effetto secondo la disciplina degli atti recettizi.

  • art. 1061 c.c.

    Il requisito dell’apparenza della servitù presuppone opere visibili e permanenti, oggettivamente rivelatrici dell’asservimento del fondo; non basta la mera esistenza interrata dell’opera o la sua utilizzazione di fatto.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all’usucapione della servitù, che richiede il concorso dei presupposti di legge, incluso il requisito dell’apparenza.

  • art. 1422 c.c.

    Citato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non è oggetto di autonoma affermazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel testo è solo evocato indirettamente nel contesto delle censure probatorie; la Corte ribadisce che in cassazione non può chiedersi una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato come parametro della dedotta censura di omesso esame di fatto decisivo; la Corte reputa la doglianza in realtà diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell’atto se quella adottata in sentenza è plausibile.
  • Il contratto si conclude quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione; se il proponente muore prima di tale momento, e in assenza di un termine di irrevocabilità, la proposta perde efficacia e il contratto non si perfeziona.
  • Nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, il perfezionamento e l’esistenza del diritto non possono essere provati o integrati dal solo comportamento delle parti o dal pagamento di somme collegate all’operazione.
  • L’art. 1327 c.c. non è applicabile quando il negozio richiede la forma scritta ad substantiam, perché l’esecuzione anticipata non può sostituire il requisito formale essenziale.
  • L’art. 1330 c.c. presuppone la qualifica di imprenditore del proponente; in mancanza di tale qualifica, la disciplina della morte o sopravvenuta incapacità del proponente non opera.
  • L’art. 1333 c.c. opera solo nei negozi che comportano obbligazioni per il solo proponente; se il rapporto prevede obbligazioni anche a carico dell’altra parte, la disciplina non è applicabile.
  • L’apparenza della servitù ai fini dell’usucapione richiede opere visibili e permanenti, oggettivamente idonee a rendere percepibile l’asservimento del fondo; non è sufficiente che l’opera esista ma sia interrata o poco visibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze tecniche, quando la motivazione del giudice di merito è già completa e coerente.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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