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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31918/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato con sentenza divenuta irrevocabile alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per violenza sessuale di minore gravità commessa ai danni di persona minorenne, aggravata ai sensi dell’art. 609-ter, n. 5, cod. pen., aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza ritenendo applicabile l’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 4-bis Ord. pen., poiché il reato rientra tra quelli ostativi, nonostante il riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità con giudizio di prevalenza sull’aggravante. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che l’interpretazione accolta dal giudice dell’esecuzione non sarebbe pacifica e contrasterebbe con la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 2025, relativa alla messa alla prova degli imputati minorenni. Secondo il ricorrente, il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità avrebbe dovuto consentire la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione, analogamente a quanto previsto per la violenza sessuale di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. Ha inoltre dedotto che la prevalenza dell’attenuante sull’aggravante, incidendo sulla pena, avrebbe dovuto escludere la natura ostativa del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione, affermando che la condanna per violenza sessuale aggravata ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. mantiene natura ostativa ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., anche quando sia stata riconosciuta e dichiarata prevalente l’attenuante del fatto di minore gravità prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. L’esenzione dall’osservazione scientifica collegiale annuale e, conseguentemente, dalla disciplina ostativa, riguarda esclusivamente il delitto di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., quando non sia stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 609-ter. La prevalenza dell’attenuante sull’aggravante incide sul trattamento sanzionatorio, ma non modifica la configurazione del reato aggravato né elimina il titolo ostativo. La Corte ha inoltre escluso che la sentenza costituzionale n. 203 del 2025, concernente la messa alla prova nel processo minorile, fosse pertinente, e ha ritenuto non estensibili al caso esaminato gli effetti della sentenza costituzionale n. 68 del 2026, riguardante gli atti sessuali con minorenne di minore gravità ex art. 609-quater cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    primo e terzo comma; ultimo comma

    La fattispecie di violenza sessuale di minore gravità è esclusa dall’obbligo di osservazione scientifica annuale soltanto quando non ricorra anche l’aggravante di cui all’art. 609-ter cod. pen.

  • art. 609-ter c.p.

    La violenza sessuale commessa ai danni di persona minorenne conserva natura aggravata e ostativa anche se l’attenuante della minore gravità è stata riconosciuta prevalente sull’aggravante.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    commi 1-quater e 1-quinquies

    Per i condannati per i reati sessuali indicati dalla norma, tra cui la violenza sessuale aggravata, l’accesso ai benefici penitenziari richiede l’osservazione scientifica collegiale della personalità per almeno un anno; il trattamento psicologico previsto dal comma 1-quinquies è complementare e non sostitutivo.

  • art. 656 c.p.p.

    La sospensione dell’ordine di esecuzione non opera per le condanne relative ai reati ostativi indicati dall’art. 4-bis Ord. pen.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 13-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali ai danni di minori costituisce una facoltà aggiuntiva, valutabile ai fini dei benefici, e non sostituisce l’osservazione collegiale annuale prevista dall’art. 4-bis, comma 1-quater.

  • art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    La disciplina della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne, oggetto della sentenza costituzionale n. 203 del 2025, non è assimilabile alla sospensione dell’esecuzione della pena e ai benefici penitenziari considerati nel caso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella sentenza costituzionale n. 68 del 2026 in relazione alla ragionevolezza della disciplina dei benefici penitenziari per gli atti sessuali con minorenne di minore gravità.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della finalità rieducativa della pena nel giudizio sulla disciplina dei benefici penitenziari.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La condanna per violenza sessuale aggravata ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. rientra tra i titoli ostativi previsti dall’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., con giudizio di prevalenza sull’aggravante.
  • La prevalenza di un’attenuante sull’aggravante incide sulla determinazione della pena, ma non elimina la configurazione del reato aggravato quando la disciplina penitenziaria collega gli effetti ostativi al titolo di reato o alla sua struttura, e non alla concreta applicazione dell’aumento di pena.
  • L’esenzione dall’obbligo di osservazione scientifica collegiale della personalità per almeno un anno, prevista dall’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., opera esclusivamente per la violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. con attenuante della minore gravità, quando non sia stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 609-ter cod. pen.
  • Il trattamento psicologico riabilitativo previsto dall’art. 13-bis Ord. pen. per i condannati per reati sessuali commessi ai danni di minorenni è complementare all’osservazione scientifica collegiale annuale prevista dall’art. 4-bis, comma 1-quater, e non può sostituirla.
  • La disciplina dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. non introduce una preclusione assoluta ai benefici penitenziari, ma subordina il loro accesso, per i reati indicati, a una modalità procedimentale più rigorosa, costituita dall’osservazione scientifica collegiale della personalità per almeno un anno.
  • I principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di messa alla prova dell’imputato minorenne non sono automaticamente applicabili alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena e ai benefici penitenziari, trattandosi di istituti distinti per funzione, presupposti e disciplina.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeMisure alternativeImpugnazioni
RamiReati sessualiEsecuzione penaleProcesso penale

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