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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33632/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi principali: 1) censura per violazione di legge per l'applicazione, a suo dire erronea, dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (ingente quantità) in relazione al principio attivo della cocaina sequestrata; 2) censura per violazione di legge della confisca dell'autovettura (Peugeot 3008 targata EV669HC), sostenendo che la modifica del veicolo non era strutturale ma rimovibile, quindi non sussisterebbe una destinazione stabile del mezzo a finalità illecite.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo, la Corte ha osservato che, nella cognizione sull'applicazione concordata della pena, il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è limitato agli errori manifesti; nel caso di specie il principio attivo della cocaina era pari a circa 6,126 kg, valore che supera ampiamente le soglie giurisprudenziali per ritenere sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, anche alla luce della confezione in 13 panetti e delle modalità di trasporto riconducibili a rifornimento per spaccio. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta temporaneità o rimovibilità delle modifiche al veicolo: ai sensi dell'art. 240 c.p., e in conformità alla giurisprudenza, la confisca è giustificata quando il bene risulti strumentale alla commissione del reato e sussistano condizioni personali e di utilizzazione che ne attestino la destinazione al fatto illecito; la precarietà delle modifiche non esclude automaticamente la confisca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Norma che disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; utilizzata per qualificare il fatto di detenzione di cocaina.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che il quantitativo di principio attivo (circa 6,126 kg) rientri nell'ambito della nozione di 'ingente quantità' secondo la giurisprudenza.

  • Codice Penale, art. 240, comma 2, n. 2

    Disposizione che contempla la confisca obbligatoria per cose il cui possesso è correlato alla commissione di reati e/o alle condizioni personali del possessore; la Corte l'ha interpretata come idonea a giustificare la confisca anche se le modifiche del bene sono teoricamente rimovibili, quando vi sia accertata utilizzazione del bene per scopi illeciti.

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Limita il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica dei fatti in sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai soli casi di errore manifesto; la Corte ha richiamato tale limite per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 445, primo comma

    Prevede l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la confisca disposta in tale sede può essere adottata ai sensi dell'art. 240 c.p. come effetto dell'applicazione della pena su richiesta.

  • Decreto Ministeriale 11 aprile 2006 (tabella delle soglie)

    Fornisce i valori-soglia in milligrammi per le sostanze stupefacenti; la giurisprudenza prende come riferimento il criterio delle 2.000 volte il valore massimo per escludere in genere l'aggravante quando la quantità è inferiore, mentre nel caso esaminato la quantità di principio attivo supera ampiamente tali parametri.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, a titolo di sanzione per ricorso infondato o inammissibile, il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), il controllo della Cassazione sulla qualificazione giuridica è molto limitato: può annullare solo gli errori manifesti, cioè quelli immediatamente evidenti e privi di margini di opinabilità.
  • L'aggravante per 'ingente quantità' di stupefacente va valutata sul principio attivo e in relazione alle soglie tecniche (tabella ministeriale); quantità elevate, confezionamento in più panetti e modalità di trasporto riconducibili a rifornimento per spaccio rafforzano la sussistenza dell'aggravante.
  • La confisca del veicolo è legittima quando emergono elementi che ne dimostrano l'utilizzazione e il nesso strumentale con i reati, indipendentemente dalla perfezione o permanenza strutturale delle modifiche: la rimovibilità delle modifiche non esclude automaticamente la confisca.
  • Per impugnare con successo l'applicazione dell'aggravante o della confisca occorre fornire elementi probatori concreti e immediatamente apprezzabili che dimostrino l'errore manifesto, non mere argomentazioni assertive.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

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