Cassazione Civile, Ordinanza n. 06309/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio secondo cui le difficoltà finanziarie e la crisi aziendale non integrano automaticamente la forza maggiore idonea a escludere le sanzioni tributarie.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento notificata a seguito della decadenza da una rateizzazione concordata in precedenza, con estensione del contenzioso ad altre cartelle relative a somme dovute per annualità dal 2011 al 2013. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, annullando le sanzioni per omesso o ritardato pagamento ritenendo configurabile una causa di forza maggiore, e aveva rigettato il resto. In appello sia l’Ufficio sia la società avevano impugnato la decisione, ma la CTR aveva confermato la sentenza. In Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471/1997 e 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997, oltre all’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso le sanzioni facendo applicazione impropria della forza maggiore, nonostante le difficoltà finanziarie e la crisi economica addotte dalla contribuente; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per asserita mancata considerazione dell’inconferenza delle eccezioni della contribuente rispetto alle diverse cartelle e ai diversi tributi interessati. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la situazione di illiquidità o crisi aziendale e, più in generale, le difficoltà finanziarie dell’operatore economico non integrano di per sé la forza maggiore ai fini dell’esclusione delle sanzioni tributarie, trattandosi di circostanze prevedibili e gestibili con ordinaria diligenza imprenditoriale; ha quindi cassato la sentenza con rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato nel quadro delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi; la Corte ne valorizza l’applicazione coordinata con la disciplina generale delle sanzioni tributarie.
artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997
l’art. 5 viene letto nel senso che la responsabilità sanzionatoria richiede coscienza e volontà della condotta, con colpa presunta salvo prova contraria; l’art. 6, comma 5, è interpretato restrittivamente quanto alla forza maggiore, che deve consistere in circostanze anormali ed estranee all’operatore, inevitabili nonostante misure appropriate.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte precisa però che, nel caso concreto, il giudice di merito non ha tanto violato la regola probatoria quanto disatteso il corretto criterio di valutazione dell’esimente.
richiamato come principio generale applicabile alle sanzioni amministrative, per cui non basta la mera volontarietà della condotta ma serve anche la rimproverabilità almeno colposa.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992
invocato nel secondo motivo come parametro di nullità processuale per asserita mancata pronuncia/valutazione delle eccezioni della contribuente; il motivo resta assorbito.
richiamato nel secondo motivo per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso restrittivo: non ogni difficoltà economica, illiquidità o crisi aziendale esonera dalla sanzione, occorrendo un evento oggettivamente anomalo, esterno all’operatore e non superabile con l’ordinaria diligenza.
- L’esimente della forza maggiore richiede non solo l’evento esterno, ma anche la dimostrazione che il contribuente abbia adottato misure appropriate per fronteggiarlo; la mera allegazione di problemi finanziari non è sufficiente.
- Ai fini della responsabilità sanzionatoria tributaria, la colpa del trasgressore si presume e grava sul contribuente la prova dell’assenza di rimproverabilità; la buona fede rileva solo se l’errore sui presupposti dell’illecito è inevitabile.
- Quando il giudice di merito applica in modo erroneo l’esimente della forza maggiore in presenza di circostanze normalmente prevedibili nell’attività d’impresa, la sentenza è cassabile per violazione della disciplina sanzionatoria tributaria.
- Se l’accoglimento di un motivo di ricorso comporta già la cassazione della sentenza con rinvio e la rinnovazione del giudizio sul punto decisivo, le ulteriori censure restano assorbite.
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