Cassazione Civile, Ordinanza n. 15827/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo una creditrice chiedeva l’ammissione in prededuzione di un credito per spese processuali, fondato su una sentenza d’appello passata in giudicato che aveva condannato la massa fallimentare al pagamento di euro 57.485,72. Il tribunale accoglieva solo parzialmente l’opposizione, ritenendo compensabile quel credito con un controcredito del fallimento per euro 5.106,91, ma escludendo la compensazione per un ulteriore controcredito di euro 1.682.072,00, relativo a un aumento di capitale deliberato e non versato, perché non ancora certo, liquido ed esigibile: la relativa pretesa era infatti oggetto di un giudizio arbitrale definito con lodo non ancora definitivo, essendo ancora pendente il termine per l’impugnazione. Il fallimento ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1242 e 1243 c.c., sostenendo che il controcredito arbitrale dovesse ritenersi idoneo alla compensazione legale perché accertato con lodo rituale avente efficacia di sentenza e, comunque, perché la successiva definitività del lodo avrebbe confermato la sussistenza dei requisiti; con il secondo denunciava violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese, lamentando che il tribunale avesse liquidato i compensi ai minimi senza considerare che il giudizio non aveva avuto fase istruttoria e che la somma non corrispondeva ai due terzi dei minimi di tariffa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato i principi delle Sezioni Unite in tema di compensazione: il controcredito deve essere certo, liquido ed esigibile; la certezza richiede che il titolo non sia più soggetto a contestazione idonea a rimetterne in discussione l’esistenza o l’ammontare; se l’esistenza del controcredito è controversa in un giudizio pendente, non può operare né la compensazione legale né quella giudiziale. Poiché nel caso concreto, al momento del decreto impugnato, il lodo arbitrale non era ancora definitivo, il tribunale aveva correttamente escluso la compensazione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensivo anche della fase istruttoria, e che la liquidazione delle spese entro il minimo e il massimo dei parametri è insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimata, ed è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma che regola l’opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio di merito sul credito insinuato.
richiamato per affermare che la compensazione opera solo in presenza di crediti reciprocamente estintivi secondo i requisiti di legge.
i presupposti della compensazione legale sono la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito; se il controcredito è controverso, la compensazione non può essere pronunciata.
richiamato per affermare che, se l’esistenza del controcredito è controversa nel medesimo giudizio o in altro giudizio pendente, il giudice non può dichiarare la compensazione.
richiamato con riferimento al termine per impugnare il lodo arbitrale, rilevante ai fini della sua definitività.
richiamato per l’efficacia del lodo rituale, equiparato alla sentenza nei limiti previsti dalla legge.
richiamato quale norma sulle spese di lite, oggetto della censura poi respinta.
richiamato in tema di parametri di liquidazione dei compensi professionali.
richiamato in tema di parametri di liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per l’ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della compensazione legale, il controcredito deve essere certo, liquido ed esigibile; la certezza non riguarda solo la misura del credito, ma anche l’esistenza del titolo costitutivo, che non deve essere ancora contestato in modo non pretestuoso in un giudizio pendente.
- Se l’esistenza del controcredito è controversa in un autonomo giudizio ancora pendente, il giudice della causa principale non può dichiarare né la compensazione legale né quella giudiziale, dovendo attendersi un accertamento stabilizzato del credito opposto.
- La provvisoria efficacia di un lodo arbitrale non basta, di per sé, a rendere il controcredito idoneo alla compensazione legale quando il termine per l’impugnazione non sia ancora spirato e il titolo non sia quindi stabilizzato.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’eccezione di compensazione sollevata dal curatore resta soggetta ai requisiti sostanziali della compensazione e non può essere accolta in deroga alla necessità di un controcredito non litigioso.
- In materia di liquidazione delle spese secondo il d.m. n. 55/2014, la fase di trattazione assorbe la fase istruttoria, sicché il compenso può essere liquidato anche in assenza di istruttoria effettiva.
- La liquidazione delle spese effettuata dal giudice entro i limiti minimo e massimo dei parametri normativi non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità.
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