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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16067/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società appaltatrice)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici presso una masseria. La società subappaltatrice agiva per ottenere il residuo del corrispettivo, inizialmente richiesto in misura maggiore e poi determinato, anche sulla base di CTU, in euro 128.019,40. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava la decisione. Il ricorrente per cassazione censurava: 1) la ritenuta trasmissione ai soci del credito della società cancellata, sostenendo che per le pretese creditorie ancora litigiose fino al giudicato non si verifica successione universale e che, pertanto, la cancellazione avrebbe comportato rinuncia al credito e cessazione della materia del contendere; 2) la valorizzazione della delibera assembleare del 10.12.2013, deducendo che non si trattava di vera chiusura della società e che, semmai, vi sarebbe stata solo una successione a titolo particolare, con conseguente illegittimità della prosecuzione del giudizio da parte dei soci; 3) la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse ignorato missive con valore confessorio sulle modalità di determinazione del prezzo; 4) la falsa applicazione dell'art. 1657 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che esisteva prova dell'accordo sul criterio di calcolo del corrispettivo e che non poteva quindi farsi ricorso alla determinazione giudiziale del prezzo tramite CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo e quarto motivo, e inammissibile il terzo. In particolare, ha confermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nel credito societario quando si tratti di un diritto già certo e liquidato o comunque risultante dal bilancio di liquidazione; ha escluso che nel caso concreto vi fosse una mera pretesa rinunciata, valorizzando l'emissione di fatture e il contenuto del verbale assembleare che riservava la ripartizione del credito tra i soci. Ha inoltre stabilito che non vi era motivazione apparente né violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la critica mirava a una rivalutazione del merito, e ha confermato l'applicazione dell'art. 1657 c.c. perché non era stata provata una pattuizione specifica sul corrispettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri da contributo unificato se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese"; "ferma restando l'estinzione della società"

    La cancellazione determina l'estinzione della società; dopo la cancellazione i creditori insoddisfatti possono agire verso soci e liquidatori nei limiti previsti, mentre i rapporti attivi non compresi nel bilancio possono trasferirsi ai soci se non si tratti di mere pretese o crediti incerti/illiquidi.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di cancellazione della società durante un giudizio pendente, la legittimazione sostanziale e processuale si trasferisce automaticamente ai soci quali successori a titolo universale, nei limiti delineati dalla giurisprudenza.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo nei limiti del vizio processuale effettivamente configurabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove ritualmente dedotte come decisive o fonda la decisione su prove inesistenti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, ossia oggettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione sufficiente e non apparente della sentenza.

  • art. 1657 c.c.

    Se le parti non hanno determinato il corrispettivo dell'appalto né il modo per determinarlo, il prezzo può essere fissato giudizialmente mediante tariffe o usi, con l'ausilio della consulenza tecnica per verificarne la congruità.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta esclusa la prova di un accordo sul corrispettivo, non è errato porre a base della decisione la determinazione giudiziale del prezzo secondo la disciplina applicabile; resta fermo l'onere della parte che allega un diverso accordo di provarlo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di nullità della sentenza per vizi processuali o motivazionali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti attivi solo per i crediti già esistenti e sufficientemente definiti; restano escluse le mere pretese o i crediti ancora incerti e illiquidi, che possono considerarsi rinunciati se non inseriti nel bilancio di liquidazione.
  • Per affermare la legittimazione del socio ad agire per un credito della società estinta occorre allegare e dimostrare la qualità di avente causa, derivante dal bilancio finale di liquidazione o da un titolo di trasferimento del credito; la mera qualità di ex socio o liquidatore non basta.
  • La censura di omessa valutazione della prova o di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: il vizio è configurabile solo quando il giudice ometta prove decisive ritualmente dedotte o utilizzi prove inesistenti.
  • La motivazione è meramente apparente solo se non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non basta che il giudice non confuti analiticamente ogni singolo documento, quando dal complesso della motivazione emerga il fondamento della decisione.
  • In tema di appalto, se le parti non hanno pattuito il corrispettivo o il criterio per determinarlo, il prezzo può essere liquidato giudizialmente ai sensi dell'art. 1657 c.c., anche con il supporto di una consulenza tecnica volta a verificare la congruità dei valori applicati.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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