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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva ritenuto legittima la cartella TARSU relativa all'anno 2009, calcolata applicando la classe tariffaria degli alberghi. I quattro motivi riguardavano: la mancata rimessione alla Corte di giustizia UE della questione di compatibilità della TARSU con il principio "chi inquina paga"; la pretesa illegittimità della delibera tariffaria del 2009, ritenuta meramente riproduttiva di una delibera del 2006 già annullata dal giudice amministrativo; l'incompetenza della Giunta comunale, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere sostituita dal Consiglio comunale nella determinazione delle tariffe; l'asserita arbitrarietà e sproporzione della tariffa alberghiera, nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993 rispetto agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché la compatibilità di criteri tariffari fondati sulla produzione stimata di rifiuti era già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale. Ha stabilito che l'annullamento della delibera TARSU del 2006 non si estende automaticamente alle delibere successive, anche se identiche nel contenuto, perché ogni annualità è disciplinata da un autonomo atto deliberativo. Ha inoltre ritenuto competente la Giunta comunale di Palermo per la determinazione concreta delle tariffe, precisando che il riferimento al TUEL contenuto nella sentenza impugnata era erroneo, perché in Sicilia trovava applicazione la normativa regionale e la L. n. 142/1990 recepita dalla L.R. Sicilia n. 48/1991. La differenziazione, anche significativa, tra alberghi e abitazioni è stata considerata legittima, in ragione della maggiore produzione presumibile di rifiuti degli esercizi alberghieri; la stagionalità può eventualmente giustificare riduzioni, ma non determina di per sé l'illegittimità della tariffa. È stata esclusa anche la necessità di una specifica motivazione della delibera tariffaria generale e la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.200 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 267 TFUE

    Il rinvio alla Corte di giustizia UE non è automatico: è necessario solo quando sussista un effettivo dubbio interpretativo su una norma europea non già chiarita dalla giurisprudenza della Corte.

  • Direttiva 2006/12/CE, art. 15, e Direttiva 2008/98/CE, art. 14

    Il principio consente agli Stati di utilizzare criteri presuntivi e categorie di utenza per ripartire i costi del servizio, purché il risultato non imponga costi manifestamente sproporzionati rispetto al volume o alla natura dei rifiuti producibili.

  • D.Lgs. n. 507/1993, artt. 65, 68 e 69

    La disciplina TARSU consente la determinazione delle tariffe per categorie omogenee, sulla base di criteri collegati ai costi del servizio e alla presumibile produzione di rifiuti; le presunzioni hanno carattere relativo e il contribuente può fornire prova di una diversa o minore produttività.

  • D.Lgs. n. 267/2000, artt. 42, 48 e 107

    In via generale, la competenza per la concreta determinazione delle aliquote e delle tariffe è distinta dalla competenza consiliare sull'istituzione e sull'ordinamento dei tributi. Tuttavia, il TUEL non era direttamente applicabile al caso siciliano.

  • L. n. 142/1990, art. 32, e L.R. Sicilia n. 48/1991

    Nel contesto siciliano, la disciplina applicabile attribuisce alla Giunta la concreta determinazione delle tariffe, mentre al Consiglio spettano la disciplina generale e la fissazione dei criteri.

  • Art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un atto amministrativo illegittimo presupposto dell'imposizione, anche se non autonomamente impugnato davanti al giudice amministrativo, ma deve accertarne autonomamente l'illegittimità; non opera alcun automatismo derivante dall'annullamento di un atto relativo a un'annualità diversa.

  • Artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La differenziazione tariffaria tra categorie di utenza non viola uguaglianza, riserva di legge o capacità contributiva quando è fondata su differenze ragionevoli nella presumibile produzione di rifiuti e resta possibile dimostrare una diversa situazione concreta.

  • L. n. 241/1990, art. 3, e L. n. 212/2000, art. 7

    La Corte ha escluso un obbligo di motivazione analitica per la delibera comunale generale di determinazione della TARSU, in quanto atto rivolto a una pluralità indistinta di destinatari.

Massime di principio

  • Una tariffa sui rifiuti può essere determinata sulla base della produzione stimata e non necessariamente dei rifiuti effettivamente prodotti, purché i criteri siano ragionevoli, proporzionati e non impongano costi manifestamente sproporzionati.
  • La maggiore tariffa applicata agli alberghi rispetto alle abitazioni è generalmente legittima, perché la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri può essere considerata un dato di comune esperienza; la stagionalità può rilevare solo per ottenere eventuali riduzioni previste dalla disciplina locale.
  • L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria relativa a una determinata annualità non travolge automaticamente le delibere degli anni successivi, anche quando ne riproducano il contenuto: ogni annualità richiede un'autonoma impugnazione e una verifica autonoma dell'illegittimità.
  • Il giudice tributario può disapplicare una delibera comunale presupposta alla pretesa fiscale, ma deve accertarne autonomamente l'illegittimità sulla base dei motivi dedotti; non può limitarsi a estendere automaticamente gli effetti di una precedente sentenza amministrativa.
  • Per valutare la legittimità della tariffa occorre esaminare il rapporto tra ciascuna categoria di utenza e i costi del servizio, non semplicemente confrontare la tariffa di una categoria con quella di un'altra.
  • In una regione a statuto speciale è necessario verificare la normativa regionale di recepimento e lo statuto comunale per individuare l'organo competente, senza applicare automaticamente il TUEL.
  • La rimessione alla CGUE o alla Corte costituzionale è esclusa quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza o risulta manifestamente infondata; la contestazione deve quindi evidenziare uno specifico e non già risolto dubbio interpretativo o costituzionale.

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