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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20069/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di mandato specifico ad impugnare; il ricorrente contestava la nullità della sentenza per errore su tale presupposto, sostenendo che il mandato specifico era stato comunque prodotto con l'atto di appello. Il motivo di cassazione è fondato anche in violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo al mandato specifico, avendo accertato dagli atti che l'atto di appello non risultava corredato del mandato previsto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p., né che tale mandato fosse stato trasmesso via PEC unitamente all'appello. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato: con il d.lgs. n.141/2024 (art. 84, comma 2) la detenzione ai fini di vendita di tabacco lavorato estero fino a 15 chilogrammi convenzionali è divenuta illecito amministrativo (salvo le aggravanti dell'art. 85), pertanto il quantitativo contestato (250 g) non integra più il reato di contrabbando; la recidiva prevista dall'art. 89 d.lgs. n.141/2024 non conferisce rilevanza penale alla condotta amministrativamente sanzionata. Conseguentemente la sentenza è annullata senza rinvio per abolitio criminis e gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa competente per le valutazioni sulle sanzioni amministrative.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291‑bis

    Norma originariamente contestata per contrabbando di tabacco; la sua funzione è stata sostituita dall'art. 84 del d.lgs. n.141/2024 per i quantitativi fino a 15 kg convenzionali.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 296, comma 1 e comma 2

    Articoli richiamati per la fattispecie di contrabbando e la recidiva; il regime della recidiva è invece ora disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n.141/2024.

  • D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 84, comma 2

    Dispone che la detenzione ai fini di vendita di tabacco lavorato estero fino a 15 kg convenzionali è sanzionata come illecito amministrativo, sostituendo in tale ambito la rilevanza penale previgente.

  • D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 85

    Elenca le circostanze aggravanti che, se presenti, mantengono la rilevanza penale; in loro assenza e per quantitativi fino a 15 kg la fattispecie è amministrativa.

  • D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 89

    Regola la recidiva nel contrabbando: la recidiva ha rilievo penale solo se il nuovo fatto è un delitto (pena anche della sola multa) e non quando il nuovo fatto è un illecito amministrativo; pertanto la recidiva non rende penale una condotta amministrativa.

  • D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Richiamato quale precedente intervento normativo di depenalizzazione; il d.lgs. n.141/2024 amplia le ipotesi di depenalizzazione già avviate con il d.lgs. n.8/2016.

  • Codice di procedura penale - art. 581, comma 1‑quater

    Prevede il mandato specifico per proporre appello; la Corte ha verificato l'assenza di tale mandato nell'atto di appello, ragione per cui l'appello in sede di merito era stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. b)

    Fondamento invocato in Cassazione per vizio dedotto dal ricorrente relativo alla motivazione/valutazione del vizio processuale; la Corte ha però ritenuto il motivo infondato sul punto.

  • Codice penale - art. 2, comma 2

    Principio di non punibilità per fatto che successivamente la legge non considera più reato: la norma è stata applicata per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza e la cessazione degli effetti penali.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.141/2024 (4 ottobre 2024), la detenzione ai fini di vendita di tabacco lavorato estero fino a 15 kg convenzionali è generalmente un illecito amministrativo (art. 84, comma 2) e non un reato, salvo che ricorrano le aggravanti dell'art. 85.
  • La recidiva prevista ora dall'art. 89 d.lgs. n.141/2024 non trasforma in reato una condotta che la legge qualifica come illecito amministrativo: occorre che il nuovo fatto sia esso stesso un delitto per fare valere la recidiva penale.
  • Se una condotta è stata depenalizzata da una norma posteriore, il principio di non retroattività sfavorevole e l'art. 2 c.p. comportano l'annullamento delle sentenze di condanna e la cessazione degli effetti penali (abolitio criminis) per i fatti coperti dalla depenalizzazione.
  • Anche se sussiste un vizio procedurale (es. presunto mandato mancante), la Corte deve comunque applicare il nuovo diritto sostanziale; l'eventuale nullità o inammissibilità dell'appello va valutata sul materiale processuale presente negli atti al momento del deposito.
  • In caso di decriminalizzazione il giudice penale può annullare la sentenza senza rinvio e trasmettere gli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo regime.
  • Chi impugna per difetto di mandato o per difetti formali deve provare che il mandato era effettivamente allegato e trasmesso con l'atto di impugnazione (es. produzione di prova di invio PEC con allegati al momento del deposito).

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