Cassazione Civile, Ordinanza n. 29962/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino mauritano aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il giudice di merito aveva rigettato l’opposizione ritenendo il decreto adeguatamente motivato e dichiarando di non poter sindacare le ragioni del precedente diniego/rifiuto/revoca del permesso di soggiorno o della protezione, perché rimesse al giudice amministrativo. Nel ricorso per cassazione l’interessato ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione della disciplina sull’espulsione degli stranieri e del rito dell’opposizione, sostenendo: 1) che il Giudice di pace avesse erroneamente confuso i presupposti dell’azione, non considerando che l’opposizione era diretta contro l’espulsione prefettizia in sé e non contro le modalità esecutive; 2) che la pendenza del giudizio di cassazione sulla domanda di protezione internazionale avrebbe dovuto impedire l’efficacia esecutiva dell’atto espulsivo, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno provvisorio. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha affermato che il provvedimento di espulsione dello straniero è un atto obbligatorio e vincolato e che il giudice ordinario investito dell’opposizione deve verificare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Giudice di pace di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, con statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare un vizio processuale.
richiamato come norma disciplinante il decreto di espulsione e i relativi presupposti.
richiamato dal ricorrente quale disciplina dell’opposizione al decreto di espulsione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pendenza del giudizio di impugnazione e ai suoi effetti.
art. 19, comma 4, d.lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione dell’efficacia esecutiva e il rilascio del permesso provvisorio.
Massime di principio
- Il decreto di espulsione dello straniero ha natura obbligatoria e vincolata: il giudice dell’opposizione deve controllare la sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento, dei presupposti di legge che ne impongono l’emissione.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il sindacato del giudice ordinario non può essere limitato a un controllo meramente formale della motivazione, ma deve investire la legittimità sostanziale dell’atto rispetto ai presupposti normativi dedotti in causa.
- Quando la domanda di protezione internazionale è ancora sub iudice nei limiti indicati dalla disciplina applicabile ratione temporis, tale pendenza può incidere sulla legittimità o efficacia del decreto espulsivo, sicché il giudice deve valutare la situazione processuale rilevante al momento dell’espulsione.
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