Cassazione Civile, Ordinanza n. 11190/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'altro chiedendo la restituzione di euro 7.400,00 sostenendo di averglieli bonificati come prestito personale, per consentirgli di coprire assegni privi di provvista, con patto di restituzione in breve tempo. Il convenuto aveva invece ammesso la ricezione della somma ma negato che si trattasse di mutuo, affermando che il denaro costituiva il compenso per lavori eseguiti per conto dell'attore. Il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione; la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non provata la conclusione di un contratto di mutuo e, al contrario, provata l'esistenza di un rapporto lavorativo idoneo a giustificare la corresponsione della somma come retribuzione. In cassazione il soccombente ha dedotto: motivazione apparente o contraddittoria per mancata individuazione del fatto storico posto a fondamento della decisione; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non aveva verificato se le prestazioni fossero tali da giustificare un corrispettivo di euro 7.400,00; violazione delle norme sulle presunzioni e sul contratto d'opera; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla ripetizione dell'indebito, sostenendo che, una volta allegata la dazione di denaro e il mutuo, spettasse alla controparte provare un diverso titolo della consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e intellegibile, fondata sull'accertamento del fatto storico della prestazione lavorativa emerso dalle prove testimoniali; il ricorrente stava in realtà chiedendo una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il fatto asseritamente decisivo indicato dal ricorrente non era rilevante, poiché la questione centrale era la prova del titolo del pagamento invocato dall'attore. Quanto ai motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, la Corte ha affermato che, in tema di mutuo, trattandosi di contratto reale, grava su chi agisce per la restituzione l'onere di provare la materiale consegna del denaro e il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione; la deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non sposta tale onere, non integrando eccezione in senso sostanziale. Poiché la Corte d'appello si è attenuta a tali principi, la censura si traduceva in una contestazione delle valutazioni di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente, contraddittoria o perplessa è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente o altre anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza motivazionale.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale in senso restrittivo.
L'onere di provare il titolo del mutuo e l'obbligo restitutorio grava su chi agisce per la restituzione.
Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici, ma la censura è stata ritenuta infondata perché incentrata sul merito della valutazione probatoria.
Le presunzioni semplici devono essere valutate in termini di precisione e concordanza, ma nel caso concreto la doglianza mirava a una nuova lettura delle prove.
Richiamato dal ricorrente per qualificare le prestazioni dedotte come lavoro autonomo o prestazione d'opera; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato dal ricorrente in tema di corrispettivo del contratto d'opera; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.
Invocato in relazione alla ripetizione di indebito, ma la Corte ha ribadito che chi chiede la restituzione deve provare il titolo del proprio diritto e l'assenza della causa giustificativa nel rapporto specifico dedotto.
Richiamato dal ricorrente come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di mutuo, la parte che agisce per la restituzione deve provare non solo la dazione della somma, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione, perché il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna.
- La contestazione del convenuto circa un diverso titolo della dazione non integra, di regola, un'eccezione in senso sostanziale idonea a spostare l'onere probatorio sull'attore; l'onere di dimostrare il proprio titolo resta a carico di chi domanda la restituzione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti della motivazione; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del materiale istruttorio e delle valutazioni di merito.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto sia realmente decisivo e non meramente marginale rispetto alla ratio decidendi, non potendo la censura risolversi nella contestazione della valutazione delle prove.
- Chi invoca presunzioni semplici deve confrontarsi con la valutazione complessiva del giudice di merito; in cassazione non è sindacabile la mera preferenza accordata a una ricostruzione fattuale piuttosto che a un'altra, se la motivazione è esistente e intellegibile.
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