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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area di pertinenza della Eco Rottami s.r.l. e dell'autocarro IVECO (sequestri preventivi ex art. 256, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006). Contestavano: (a) vizio di motivazione e omissione di valutazione delle argomentazioni difensive, nonché errore nell'identificazione del lotto effettivamente sottoposto a sequestro e mancata considerazione dei presunti legami tra le società e la famiglia "Ragosta"; (b) violazione di legge e illogicità nel far emergere la suscettibilità di confisca dell'area nonostante le ipotesi accusatorie riguardino articoli 256 commi 1 e 2 D.Lgs.152/2006 che non prevederebbero la confisca come misura accessoria; (c) deduzione di prova documentale volta a escludere legami criminali con la famiglia Ragosta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: (i) in relazione all'autocarro IVECO il ricorso è inammissibile per carenza di interesse poiché il veicolo è intestato alla Ecofer Sud, unica legittimata a richiederne il dissequestro; (ii) i motivi sul presunto vizio di motivazione sono inammissibili perché il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali è limitato alle violazioni di legge e richiede specificità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un'adeguata motivazione richiamando per relationem il rigetto del GIP e gli elementi di fatto (sopralluogo, prosecuzione dell'attività illecita, sequestro in data 3 giugno 2022) che giustificano il perdurare del periculum in mora; (iii) il rilievo sulla confisca è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la Corte osserva che il Tribunale si è limitato a rilevare la mera "suscettibilità" di confisca in caso di accertamento del reato (ai sensi dell'art. 240 c.p.), non a disporre una confisca obbligatoria; (iv) condanna alle spese di giudizio e ordine di versare equitativamente €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 152/2006, articolo 256, commi 1 e 2

    Norma invocata quale fondamento del sequestro preventivo di aree inquinanti; la Corte prende atto che i sequestri sono stati disposti ai sensi di tale disposizione e valuta l'impugnazione entro i limiti consentiti per le misure reali

  • Codice di procedura penale, articolo 606, lettera b) ed e)

    Richiamate come ragioni di ricorso (erronea applicazione di norme e vizio di motivazione); la Corte osserva però che la censura deve essere specifica e conforme ai motivi ammessi per il ricorso per cassazione

  • Codice di procedura penale, articolo 325, comma 1

    La Corte interpreta la norma nel senso che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazioni di legge, essendo il sindacato sulla motivazione più limitato e soggetto a requisiti di specificità

  • Codice di procedura penale, articolo 310

    Richiama il principio per cui il Tribunale, in sede di appello ex art. 310, non deve riesaminare integralmente le condizioni di applicabilità della misura ma valutare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché eventuali fatti nuovi rilevanti

  • Codice penale, articolo 240, primo comma

    La Corte conferma che l'area sequestrata può essere "suscettibile" di confisca come strumento o prodotto del reato, senza che ciò implichi la confisca obbligatoria: la valutazione definitiva compete al giudice di merito in caso di condanna

  • Codice di procedura penale, articolo 616

    Usata per fondare l'obbligo per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari reali è soggetto a limiti: è ammesso essenzialmente per violazioni di legge e per motivazione assolutamente mancante o meramente apparente; l'illogicità manifesta della motivazione è sindacabile solo se prospettata con la specificità richiesta dall'art. 606 c.p.p.
  • Chi chiede il dissequestro deve avere interesse/legittimazione diretta sul bene (es. proprietario o intestatario del bene); l'assenza di legittimazione determina inammissibilità per carenza di interesse.
  • In sede di appello contro ordinanze cautelari il giudice non è chiamato a un nuovo esame completo della sussistenza delle condizioni per la misura, ma a verificare la correttezza giuridica e la adeguatezza della motivazione dell'atto impugnato e l'eventuale emersione di fatti nuovi che incidano sulle esigenze cautelari.
  • La menzione della "suscettibilità" di confisca nel provvedimento cautelare non equivale a una confisca automatica: la confisca è valutazione del giudice di merito in caso di accertamento di responsabilità, e può essere facoltativa nei limiti previsti dall'art. 240 c.p.
  • Per impugnare con successo vizi di motivazione occorre dimostrare che mancano i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza dell'apparato argomentativo o che la motivazione è del tutto assente; le censure generiche o promiscue risultano spesso inammissibili.

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