Cassazione Civile, Ordinanza n. 25897/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di accertamento del confine tra due fondi, con richiesta di apposizione dei termini, rilascio della porzione asseritamente occupata e risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito sostenendo che il confine fosse certo e, in via riconvenzionale, avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione di terreno occupata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione per difetto del requisito temporale e aveva accertato il confine sulla base delle mappe catastali. In appello i convenuti avevano insistito sulla certezza del confine e sull'usucapione, ma la Corte territoriale aveva confermato l'incertezza del confine. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 950 e 1158 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto incerto il confine e dato rilievo alle mappe catastali; 2) violazione degli artt. 950 c.c. e 115-116 c.p.c. per il rigetto della riconvenzionale di usucapione; 3) omesso esame del verbale di sopralluogo del 1988, che a loro dire avrebbe dimostrato la certezza del confine; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al requisito temporale dell'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il verbale di sopralluogo era stato effettivamente considerato dal giudice di merito e che la valutazione sull'incertezza del confine e sull'idoneità delle mappe catastali costituiva apprezzamento di fatto non sindacabile. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato il motivo di gravame e aveva rigettato la domanda di usucapione sulla base di una valutazione fattuale, individuando il primo vero impossessamento solo nel luglio 2009. Nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nell'azione di regolamento di confini il giudice deve eliminare l'incertezza sulla linea di demarcazione tra fondi, potendo ricorrere anche a criteri sussidiari come le mappe catastali quando gli altri elementi non consentano una determinazione certa
richiamato in relazione alla domanda di usucapione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una richiesta di rivalutazione del fatto
la doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio
il controllo sulla valutazione delle prove rimane riservato al giudice di merito e non è sindacabile come richiesta di riesame del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura dei fatti e delle prove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è escluso quando il documento risulti comunque considerato dal giudice di merito
non vi è omessa pronuncia se il giudice d'appello esamina il motivo di gravame, anche rigettandolo sulla base di una valutazione fattuale
il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure non superano il consolidato orientamento di legittimità e si risolvono in doglianze di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini, il giudice di merito compie un accertamento di fatto sulla linea di demarcazione e può utilizzare le mappe catastali come prova sussidiaria quando gli altri elementi istruttori non consentano una determinazione certa del confine.
- Le censure di violazione di legge o di omesso esame non possono essere impiegate per ottenere una rivalutazione delle prove o un nuovo apprezzamento del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- L'omesso esame di un documento è escluso se il documento risulta comunque valutato nella motivazione della sentenza impugnata, anche solo come elemento non decisivo o interpretato in senso difforme da quello prospettato dalla parte.
- Non configura omessa pronuncia la decisione d'appello che, pur non aderendo espressamente a ogni argomento difensivo, esamini il motivo di gravame e lo rigetti sulla base di una valutazione fattuale coerente con la motivazione complessiva.
- In tema di usucapione, la verifica del possesso utile e del momento iniziale dell'animus excludendi è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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