Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 547/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma del 26/11/2021 che li aveva condannati a €4.000 di ammenda ciascuno per le violazioni degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 280/2001 (opere in zona sismica senza denuncia di inizio lavori e senza autorizzazione regionale). Le doglianze principali erano: (1) il travisamento degli atti e la mancata considerazione della prescrizione, poiché i lavori sarebbero terminati e collaudati nel 2014 con conseguente estinzione per prescrizione prima della sentenza; (2) l'assenza di responsabilità per errore scusabile/assoluta buona fede, attesa la delega a tecnici specializzati. Proceduralmente, l'impugnazione era stata proposta personalmente dagli imputati (con firme autenticate dal difensore), e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiede l'art. 613 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., rilevando che l'autenticazione della firma da parte di un avvocato (ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p.) attesta solo la genuinità della sottoscrizione e non sostituisce l'onere di proporre l'impugnazione tramite un difensore iscritto all'albo speciale. Non essendosi pronunciata sul merito (prescrizione o buona fede), la sentenza di condanna del Tribunale resta integra. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al rimborso alla parte civile delle spese di costituzione liquidate in complessivi €4.550,00 oltre accessori di legge. Si registra inoltre che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione, richiesta però non decisa per il vizio procedurale di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 16 aprile 1994, n. 280, artt. 93 e 94

    Norme sostanziali contestate: sanzionano l'esecuzione di opere in zona sismica senza la prevista denuncia/SCIA e senza autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale; tali violazioni hanno dato luogo alla condanna pecuniaria pronunciata dal Tribunale.

  • Codice di procedura penale, art. 613, comma 1

    Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto nell'albo speciale; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta personalmente dai ricorrenti.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 39

    L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato attesta la genuinità della firma ed il collegamento alla parte, ma non surroga l'obbligo di proponimento del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale per la cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità dell'impugnazione (onere delle spese e possibile versamento alla cassa delle ammende); la Corte lo ha applicato fissando il versamento di €3.000 per ciascun ricorrente e condannandoli al pagamento delle spese processuali e al rimborso della parte civile.

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Norma che ha consentito la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione da parte della Corte territoriale, rilevando l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda.

  • Codice penale, art. 5

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'errore scusabile/assoluta buona fede; la Corte non ha esaminato il merito di tale eccezione a causa dell'inammissibilità procedurale dell'impugnazione.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Citato come base per le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero in sede di giudizio di legittimità; il PM ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione ai sensi delle comunicazioni ammesse da tale norma.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze economiche: la Corte ha verificato che non sussistono elementi per ritenere l'assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale: la sottoscrizione personale della parte, anche se autenticata da un avvocato, è insufficiente e rende il ricorso inammissibile.
  • L'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p. attesta la genuinità della sottoscrizione ma non sostituisce la rappresentanza tecnica richiesta per la cassazione.
  • Se il vizio è di ammissibilità, la Corte di cassazione non esamina il merito (es. prescrizione o buona fede invocate), per cui errori procedurali nella proposizione dell'impugnazione possono precludere la valutazione delle difese sostanziali.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti: spese processuali, rimborso alla parte civile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., possibile versamento alla cassa delle ammende.
  • Per far valere la prescrizione è necessario che gli elementi probatori relativi ai termini (es. data di fine lavori, collaudo, attestazione fine lavori) siano chiari e acquisiti al fascicolo: la mera eccezione senza idonea prova può risultare inefficace se il giudice non entra nel merito per ragioni procedurali.
  • Affidarsi a tecnici non esonera automaticamene dalla responsabilità penale: l'eventuale buona fede o errore scusabile deve essere provato e sarebbe comunque valutata sul piano del merito, non in sede di ammissibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.