Cassazione Penale, Sentenza n. 38161/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati indicati ai capi 14, 38, 39 e 45. Denunciava: 1) omessa/erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e carenza di motivazione sui capi 38 e 39, ove l'ordinanza si sarebbe basata su un unico episodio (4.4.2020) e su un 'salto logico' per ritenere il ruolo associativo; 2) erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e motivazione illogica sui capi 14 e 45, sostenendo che la presenza della Sicali in alcuni episodi era meramente occasionale o riconducibile al rapporto di convivenza con Pedicone e che l'eventuale ricezione di denaro sarebbe al più favoreggiamento reale; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione circa le esigenze cautelari, rilevando che dopo l'arresto di Pedicone non vi sarebbero indizi specifici a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate (verifica solo di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito: indicazione dell'episodio del 4.4.2020 e della dichiarazione del coindagato D'Angelo che avrebbe comunque indirizzato contatti verso la Sicali, valutazioni puntuali sui capi 14, 38 e 45 (con richiamo della distinzione tra concorso e favoreggiamento reale con specifico riferimento agli artt. 378 e 379 c.p.). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275 co.3 c.p.p. in presenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e l'assenza di una contestazione specifica idonea a superarla. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La ricorrente evocava la norma per contestare l'inquadramento penale; la Corte non ha ritenuto violata la legge né la motivazione come manifestamente illogica in relazione ai capi 38 e 39
La Corte ha valutato se le condotte contestate integrassero concorso nel reato di traffico di stupefacenti o solo favoreggiamento; ha richiamato che il contributo cosciente alla diffusione della droga in una delle fasi della trattativa rileva per il concorso
fuori dei casi di concorso
La giurisprudenza richiamata distingue favoreggiamento (personale o reale) dal concorso: il favoreggiamento presuppone che l'agente non sia stato coinvolto nel reato presupposto; la Corte ne ha fatto uso per stabilire quando la ricezione di denaro configura favoreggiamento reale o concorso
Codice di procedura penale, art. 273
Rilevanza della nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' e del limite del controllo di legittimità in Cassazione solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
Codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Richiamata la presunzione che opera in presenza di reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; la mancata allegazione specifica per superare tale presunzione ha inciso sulla conferma delle esigenze cautelari
Norma relativa all'aggravante per delitti connessi ad associazione di tipo mafioso; la sua rilevanza ha innescato la presunzione di necessità cautelare richiamata dall'ordinanza
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese e alla ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e dell'ammenda di € 3.000,00
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari de libertate è limitato a verifiche di legittimità: violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare i fatti o rivedere il peso delle prove.
- La distinzione tra concorso nel reato di stupefacenti e favoreggiamento reale è essenziale: ricevere denaro quale contropartita per una consegna di droga può integrare concorso se sussiste un contributo cosciente e funzionale alla trattativa illecita; altrimenti può configurare favoreggiamento reale.
- Il rapporto di convivenza o la gestione di somme per conto del convivente non esonera automaticamente dall'accertamento di un ruolo nell'attività illecita; occorre una motivazione che spieghi perché tale condotta sia riconducibile a mero rapporto personale e non a collaborazione illecita.
- In presenza di aggravanti che richiamano l'art. 416-bis.1 c.p., opera una presunzione (art. 275 co.3 c.p.p.) che giustifica esigenze cautelari salvo che la difesa non allegi e dimostri circostanze specifiche per superarla.
- Le doglianze che si risolvono nella diversa valutazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili in cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di un vizio di diritto o di manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- Ricorsi inammissibili contro provvedimenti de libertate possono comportare condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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