Cassazione Civile, Sentenza n. 6429/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia di Genova (poi Città Metropolitana) aveva loro comminato una sanzione di €5.174,00 per presunti superamenti dei limiti di scarico (art. 28, comma 1, D.Lgs. 152/1999) rilevati in ingresso e in uscita dal depuratore di Pra-Voltri. I motivi di ricorso in Cassazione: (i) carenza del potere sanzionatorio dell'ente emittente in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (art. 135), con conseguente nullità dell'atto; (ii) tardività della notifica del verbale ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981; (iii) indeterminatezza del verbale per mancata indicazione del numero esatto di campionamenti e errori nelle date (art. 18 L. 689/1981); (iv) rilievo delle note ARPAL che avrebbero attestato la conformità dei campioni (valutazione contrastante); (v) vizio di diritto relativo all'interpretazione delle Tabelle dell'Allegato 5 (Tabella 1/2): secondo i ricorrenti la non conformità richiederebbe il superamento simultaneo di tutti e tre i parametri (BOD, COD, SST), mentre la decisione di merito aveva ritenuto sufficiente il superamento anche di un solo parametro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la competenza della Provincia/Città Metropolitana a irrogare la sanzione. Sul punto ha richiamato la possibilità di delega/regolazione regionale (LR Liguria n. 43/1995 e interpretazione autentica LR 41/2014) e le disposizioni transitorie (art. 170 D.Lgs. 152/2006) che preservano atti e provvedimenti anteriori. Ha ritenuto inoltre legittima la tempistica della contestazione — il termine di 90 giorni decorre dall'accertamento conclusivo dell'illecito — e non decisiva la carenza formale del verbale quando l'interessato fosse comunque in grado di conoscere i dati (numerosità dei campionamenti) e di difendersi. Ha escluso rilievo decisivo alle note ARPAL che si riferivano solo ai valori di concentrazione e non al limite percentuale di detrazione. Ha infine confermato il principio già consolidato secondo cui la violazione si integra anche in caso di superamento di uno solo dei limiti tabellari: i valori vanno rispettati singolarmente.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza) - art. 135
«In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ... la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione ... fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità»
L'art. 135 non esclude la possibilità che le Regioni, in conformità al proprio ordinamento, conferiscano funzioni sanzionatorie ad altri enti (es. Province): la clausola "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità" preserva distribuzioni di competenze e non introduce un principio inderogabile di esclusiva regionale.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 170
Disposizione transitoria che salva l'efficacia degli atti e provvedimenti adottati in attuazione della previgente disciplina; usata per giustificare la validità di deleghe e provvedimenti regionali anteriori all'entrata in vigore del decreto.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 101
Rilevato come parte dell'impianto che attribuisce ampi poteri alle Regioni nella disciplina degli scarichi (valori limite, organizzazione regime autorizzatorio), coerente con la possibilità di organizzare deleghe e conferimenti di funzioni.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 124
Richiamato (commi 3 e 7) in tema di regime autorizzatorio e possibilità per la Regione di prevedere la presentazione della domanda alla provincia o ad altra autorità, a supporto della tesi di competenze regionali organizzabili e delegabili.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Allegato 5, Tabella 1 e Tabella 2 (parte III)
I limiti indicati nelle tabelle (sia limiti di concentrazione sia limiti percentuali di detrazione/abbattimento) devono essere rispettati singolarmente; la conformità richiede il rispetto di entrambi i parametri ove applicabili; la violazione sussiste anche se è superato uno solo dei parametri.
D.Lgs. 152/1999 - art. 28, comma 1
Norma sanzionatoria di riferimento per gli scarichi (richiesta di rispetto dei limiti autorizzativi); qui allegata quale fattispecie di illecito contestato.
L. 24 novembre 1981, n. 689 - art. 14
Il termine per la notifica della contestazione decorre dall'accertamento compiuto dell'illecito, ossia dal completamento di tutte le indagini necessarie per la piena conoscenza dei fatti e la determinazione della sanzione; la Corte ha ritenuto tempestiva la notifica alla luce del completamento dell'accertamento.
L. 24 novembre 1981, n. 689 - artt. 16 e 18
Rilevati in tema di diritto di difesa e contenuti essenziali del verbale di contestazione: la mancanza di dati formali non è necessariamente invalidante se non ha effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa dell'interessato.
L.R. Liguria n. 43/1995 - art. 42, comma 2, lett. b)
Norma regionale che correlava il potere sanzionatorio provinciale al potere autorizzatorio; la Corte ne ha riconosciuto la rilevanza come base di delega/regolazione regionale.
L.R. Liguria n. 41/2014 - art. 22 (interpretazione autentica)
Interpretazione autentica regionale che ha confermato l'operatività della delega di funzioni sanzionatorie alle Province anche rispetto all'art. 135 D.Lgs. 152/2006; la Corte ha ritenuto lecita tale interpretazione autentica.
L.R. Liguria n. 12/2017 - art. 27 (abrogazione art. 22 L.R. 41/2014)
L'abrogazione successiva non preclude la validità dei provvedimenti adottati anteriormente in base all'interpretazione autentica; quindi l'abrogazione non rileva retroattivamente sulla legittimità degli atti impugnati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'eventualità del versamento di un ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente, ferma verifica da parte dell'amministrazione giudiziaria.
Massime di principio
- La competenza a irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, pur prevista dall'art. 135 D.Lgs. 152/2006 per Regioni e Province autonome, non esclude la possibilità che le Regioni attribuiscano o confermino a Province funzioni sanzionatorie: le leggi regionali e i provvedimenti anteriori possono mantenere efficacia (art. 170 D.Lgs.152/2006).
- Il termine per la notifica della contestazione amministrativa (art. 14 L. 689/1981) decorre dall'accertamento definitivo dell'illecito, ossia dal completamento delle indagini necessarie per la piena conoscenza dei fatti; non sempre la mera data del primo sopralluogo costituisce il dies a quo.
- Errori o omissioni formali nel verbale di contestazione non determinano automaticamente nullità se il destinatario, con ordinaria diligenza, era in grado di conoscere gli elementi essenziali (es. numero e date dei campionamenti) e il diritto di difesa non è stato concretamente pregiudicato.
- Valutazioni tecniche discordanti (es. note di ARPAL) non vincolano d'ufficio l'autorità sanzionatoria: se l'ente accertatore utilizza parametri o metodologie diverse deve motivare adeguatamente la scelta; inoltre, la conformità deve essere valutata rispetto a tutti i limiti applicabili (concentrazione e percentuale di abbattimento).
- Ai fini della integrazione dell'illecito di scarico, il superamento anche di un solo limite tabellare previsto dalle tabelle dell'Allegato 5 (sia in termini di concentrazione sia di percentuale) può essere sufficiente a integrare la violazione: i limiti vanno rispettati singolarmente.
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