L.R. Liguria 41/2014
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 41/2014 reca modifiche e semplificazioni a numerose norme regionali in materia tributaria, edilizia, trasporti, ambiente, digitale, sanità, polizia locale, patrimonio e organizzazione amministrativa. Contiene anche abrogazioni e norme transitorie; entra in vigore il giorno della pubblicazione. Alcune disposizioni riguardano termini e regimi applicabili solo fino al 2015 o fino all’adeguamento di strumenti/piani.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015 della Regione Liguria
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015 della Regione Liguria
La legge interviene in modo esteso su molteplici settori dell’ordinamento regionale ligure, con finalità di semplificazione, riordino organizzativo e adeguamento a norme statali e sovraregionali. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Liguria.
Finalità generali e tecnica normativa
Il provvedimento ha una funzione prevalentemente di coordinamento: modifica e semplifica leggi regionali per rendere più efficace l’azione amministrativa e per allineare diversi settori normativi agli obiettivi di programmazione economico-finanziaria regionale.
Autotutela tributaria regionale
La Regione disciplina espressamente il potere di annullamento o rinuncia all’imposizione fiscale sugli atti emessi dall’amministrazione regionale. Il potere spetta alla struttura competente per gli accertamenti tributari o all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo e può essere esercitato, anche in pendenza di giudizio o se l’atto non è più impugnabile, solo in casi tipizzati:
- errore di persona;
- errore logico o di calcolo evidente;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- tributo già regolarmente pagato;
- errori materiali del contribuente senza effetti sul pagamento;
- documentazione mancante poi sanata;
- sussistenza dei requisiti per deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.
Contributi agli enti locali e utilizzo di risorse “discrezionali”
Le risorse derivanti da decadenze, rinunce, revoche e ribassi d’asta sono destinate a sostenere gli enti locali anche per gli oneri di progettazione, con priorità per interventi infrastrutturali nelle aree della viabilità, edilizia pubblica e scolastica, ambiente, beni culturali, sport e politiche sociali. La Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi, fino all’80% dell’importo, su richiesta annuale degli enti.
Formazione professionale
Per gli enti che abbiano subito danni da eventi meteorologici eccezionali, il finanziamento di progetti di investimento per il ripristino delle attività non richiede la presentazione di polizze fidejussorie.
Trasporto pubblico regionale e locale
La disciplina del trasporto pubblico viene rafforzata sotto il profilo dei vincoli sui beni e della gestione dei mezzi finanziati con risorse pubbliche o europee. La Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari di contributi pubblici vincolati al servizio.
Sono precisati i criteri per i beni funzionali al servizio e per il trasferimento o la messa a disposizione al nuovo aggiudicatario:
- i beni mobili e immobili finanziati o cofinanziati in progetti UE sono considerati funzionali al servizio;
- se la messa a disposizione avviene tramite trasferimento della proprietà, il valore di cessione è determinato con modalità della Giunta e al netto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata;
- se avviene tramite locazione o affitto, il canone è determinato tenendo conto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata;
- la restituzione di somme è calcolata al netto della quota di contribuzione pubblica già imputata a conto economico;
- il vincolo di destinazione su immobili e beni mobili registrati è perpetuo;
- per i beni acquistati in leasing, il vincolo nasce al momento del riscatto;
- lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione in base a esigenze logistiche e alla funzionalità del bene.
Sistema informativo regionale integrato e Liguria Digitale
La legge riordina profondamente la disciplina del SIIR, sostituendo l’impianto precedente con una governance più centralizzata e con il ruolo di Liguria Digitale s.c.p.a. come soggetto operativo in house.
La Regione e gli enti del sistema regionale devono gestire i servizi in modo unitario e condiviso, nell’ottica di una rete telematica e di un data center integrati. La Giunta, tramite il Piano operativo annuale, individua i servizi da gestire unitariamente.
Sul piano programmatorio:
- il Consiglio regionale approva ogni tre anni il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria;
- il Programma contiene obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti;
- la Giunta adotta linee di indirizzo mediante Piano operativo annuale, sentiti gli enti del SIIR, indicando obiettivi per lo sviluppo del sistema e del progetto “Liguria in Rete”.
Sul piano dei rapporti operativi:
- Regione, enti del SIIR e altri enti soci si avvalgono dei servizi tramite Liguria Digitale s.c.p.a. quale società consortile in house a controllo plurimo;
- i rapporti sono regolati da apposito disciplinare;
- i soggetti del SIIR approvano specifici incarichi per sviluppo e conduzione dei servizi e dei propri sistemi informativi.
Sono inoltre abrogate varie disposizioni previgenti e sostituiti riferimenti a Datasiel con Liguria Digitale s.c.p.a.
Disciplina edilizia e urbanistica
La legge adegua la normativa regionale edilizia al d.p.r. 380/2001, con impatti molto rilevanti su titoli abilitativi, mutamenti di destinazione d’uso, contributi di costruzione e controlli.
Interventi edilizi e manutenzione straordinaria
Viene ridefinito l’ambito degli interventi edilizi, chiarendo che la volumetria complessiva non deve mutare e introducendo una nuova categoria di opere interne alle unità immobiliari o all’edificio, inclusi frazionamenti e accorpamenti, purché:
- non cambi la volumetria complessiva;
- sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso;
- non siano interessate le parti strutturali.
Tali interventi sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato, con elaborato progettuale e attestazione di conformità urbanistica, edilizia, antisismica ed energetica. Il Comune trasmette gli atti all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste.
Sono previsti controlli a campione da parte del responsabile dello SUE, almeno semestrali e su almeno il 20% delle comunicazioni. La mancata comunicazione dell’inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è resa spontaneamente mentre i lavori sono in corso.
Mutamenti di destinazione d’uso
La disciplina individua in modo dettagliato le categorie funzionali rilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio:
- residenza;
- turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale;
- autorimesse e rimessaggi;
- servizi.
Il passaggio all’interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso; i piani urbanistici comunali possono limitarlo solo in caso di sostituzione edilizia o nuova costruzione, o per ragioni di compatibilità ambientale. La destinazione prevalente si determina in base alla superficie agibile o coperta, secondo il titolo edilizio o, in mancanza, sulla base del primo accatastamento o di altri atti probanti.
Contributo di costruzione e contributo straordinario
La disciplina del contributo di costruzione viene integrata prevedendo che gli interventi di manutenzione straordinaria che aumentano la superficie calpestabile siano soggetti al contributo limitatamente all’incidenza delle opere di urbanizzazione.
Per gli interventi che richiedano varianti urbanistiche o deroghe, è introdotto un contributo straordinario pari al 50% del maggior valore delle aree o immobili generato dalla variante o dalla deroga. Il Comune stima l’importo, che è versato in unica soluzione al rilascio del permesso di costruire o all’efficacia della DIA, e lo vincola a specifici centri di costo per:
- messa in sicurezza idraulica o idrogeologica;
- opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
- acquisizione di aree o immobili per servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.
Parcheggi pertinenziali e altre precisazioni
Il contributo per i parcheggi è parametrato al valore di un parcheggio pertinenziale di 12,50 mq per ogni nuova unità immobiliare, secondo valori predeterminati dal Comune per zona.
Sono inoltre apportate ulteriori correzioni tecniche in materia di soglie, superfici, altezza interna di alcuni locali e percentuali di superficie ammissibile in specifici casi disciplinati dalla legge regionale.
Contributo di concessione edilizia e sicurezza idrogeologica
La normativa regionale sul contributo di concessione edilizia viene adeguata includendo tra le opere considerate anche quelle per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica delle aree urbanizzate. Sono ricomprese anche le opere di riassetto idraulico e idrogeologico a carico di enti pubblici territoriali.
Demanio e patrimonio regionale
Nella gestione dei beni mobili regionali vengono introdotti referenti del consegnatario all’interno di ciascuna Direzione centrale o Dipartimento, con funzione di supporto. In mancanza di nomina, la responsabilità per la gestione dei beni mobili assegnati ricade sul direttore generale della struttura interessata.
Per la determinazione di canoni o corrispettivi annui, la Giunta interviene solo se l’importo supera 10.000 euro; al di sotto di tale soglia si procede secondo le indicazioni previste dalla norma.
Qualità della regolazione e semplificazione amministrativa
La legge rafforza il sistema regionale della semplificazione:
- il programma di semplificazione passa da cadenza annuale a biennale in alcuni passaggi e da annuale a triennale in altri, secondo le modifiche apportate;
- il Gruppo tecnico deve riunirsi almeno due volte l’anno e riferire semestralmente ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale;
- l’attività di comunicazione può avvalersi del blog “Semplificazione trasparente”.
Il programma di semplificazione deve essere coerente con l’Agenda Digitale nazionale e recepire l’Agenda per la Semplificazione 2015-2017. È inoltre riformato il tavolo tecnico con gli enti locali e le associazioni di categoria. Sono abrogati diversi commi e un intero articolo della legge regionale 13/2011.
Servizio idrico integrato e rifiuti
Nelle more dell’individuazione delle aree territoriali omogenee, il Comitato d’ambito è composto dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana, dal Sindaco del Comune capoluogo e dai presidenti delle province. Ai fini delle determinazioni del Comitato, il peso decisionale è ripartito in base alla popolazione rappresentata: 20% Regione e 80% gli altri componenti.
Elezioni regionali e sottoscrizione delle liste
Sono rideterminati i requisiti numerici per la presentazione delle liste circoscrizionali:
- da 500 a 1.000 sottoscrizioni nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;
- da 1.000 a 1.500 sottoscrizioni nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.
Sono esonerate dalla sottoscrizione:
- le liste espressione di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano, escluso il Gruppo Misto;
- le liste con dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o parlamentari già presenti.
In caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale che anticipi le elezioni di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza naturale del quinquennio, i limiti minimi e massimi di sottoscrizione sono dimezzati.
Partecipazioni societarie regionali
Nella disciplina delle partecipazioni societarie:
- l’organo amministrativo del Consorzio o della società consortile è costituito da un Amministratore Unico designato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta;
- possono aderire gli enti pubblici;
- sono modificate disposizioni sui controlli e sui rapporti tra società;
- è abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2015, la legge regionale 17/1985 sulla partecipazione della Regione Liguria a una società di progettazione informatica.
Autorizzazione e vigilanza su presidi sanitari e socio-sanitari
La legge introduce un sistema sanzionatorio molto dettagliato per i presidi e servizi sanitari/socio-sanitari che violino la normativa autorizzativa o i requisiti richiesti.
Sono previste sanzioni amministrative da:
- 15.000 a 90.000 euro per gestione senza autorizzazione, con impossibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione per tre anni;
- 15.000 a 90.000 euro per ampliamento, trasformazione o diversa utilizzazione senza autorizzazione;
- 3.000 a 18.000 euro per attività svolta in mancanza di uno o più requisiti;
- 5.000 a 30.000 euro per ogni posto letto soprannumerario;
- 5.000 a 30.000 euro per carenze nella cura e assistenza;
- 5.000 a 30.000 euro per carenze igienico-sanitarie gravi;
- 1.500 a 9.000 euro per omessa comunicazione di modifiche all’atto autorizzativo.
In caso di recidiva le sanzioni raddoppiano; in caso di reiterazione il Comune può sospendere o revocare l’autorizzazione, con sospensione da uno a tre mesi. Sono previste comunicazioni alla Regione, all’Agenzia Sanitaria Regionale, all’ASL e agli ordini professionali. Se gli utenti effettivi sono meno dei posti autorizzati, gli standard di assistenza sono riparametrati.
Contratti regionali e attività contrattuali
La normativa sulle attività contrattuali regionali viene aggiornata su diversi aspetti procedurali, inclusa la designazione dei soggetti competenti e il richiamo alle misure regionali di contenimento della spesa per incarichi. Vengono adeguati i riferimenti alle commissioni di valutazione e ai responsabili nominati ai sensi della disciplina vigente.
Valutazione di impatto ambientale
La procedura di VIA viene riformata in senso acceleratorio e più strutturato, con precisazioni su pubblicità, integrazioni documentali, termini e decisione finale.
La domanda si intende avviata alla data di presentazione dell’istanza. La pubblicità avviene sul sito regionale e, entro sette giorni, con avviso su quotidiano nazionale o regionale. È previsto il deposito integrale degli atti presso i comuni interessati, e per i progetti statali anche presso Regione e Province.
I termini principali sono:
- 45 giorni per le osservazioni dopo la pubblicazione;
- 30 giorni per la verifica di completezza documentale;
- possibilità di richiedere integrazioni, con sospensione/interruzione dei termini;
- per le opere/impianti dell’Allegato 1, decisione della Giunta entro 90 giorni dalla presentazione o 60 giorni dalla comunicazione ministeriale di modifiche sostanziali;
- per Allegati 2 e 3, decisione entro 150 giorni, prorogabili di ulteriori 60 per particolare complessità.
Difesa della costa e demanio marittimo
Sono ampliate alcune funzioni regionali, includendo il rilascio dell’autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature e specifiche funzioni in materia di collaudo connesse a beni del demanio marittimo per la nautica da diporto.
Barriere architettoniche
La legge istituisce un tavolo di coordinamento tra Regione, Soprintendenza e Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate, con il compito di definire linee guida uniformi e monitorarne l’applicazione. La Regione promuove inoltre gruppi di lavoro o commissioni di consultazione presso gli enti locali.
È previsto un monitoraggio annuale/biennale sugli adempimenti relativi alla quota vincolata del 10%; il mancato rispetto può costituire ostacolo all’accesso a finanziamenti regionali.
Edilizia residenziale pubblica e coabitazione sociale
Viene introdotta la coabitazione sociale come forma di risposta integrata al disagio economico-sociale e personale, rivolta a fasce deboli della popolazione residente. I progetti sono definiti dai servizi sociali del Comune e possono riguardare alloggi individuati da ARTE e comuni.
I partecipanti devono possedere individualmente i requisiti per l’assegnazione ERP e partecipano alle spese di conduzione dell’alloggio; il canone è determinato secondo la normativa ERP in rapporto al numero degli occupanti.
Tutela degli alberghi
Per gli interventi di riqualificazione alberghiera, il proprietario può chiedere il contributo regionale una sola volta entro cinque anni dalla deliberazione della Giunta che definisce la documentazione tecnico-economica necessaria a dimostrare l’insufficienza dei proventi della gestione o, se non gestisce la struttura, della locazione.
Costruzioni in zone sismiche
La legge chiarisce l’ambito dei controlli provinciali sugli interventi su sopraelevazioni e patrimonio edilizio esistente, comprese le opere soggette a DIA obbligatoria e quelle assoggettate a SCIA. Per le SCIA trasmesse alla Provincia sono previsti controlli a campione. Resta fermo il ricorso al Presidente della Giunta regionale in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione sismica entro i termini previsti dal d.p.r. 380/2001.
Riordino del servizio sanitario regionale
Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti, il dirigente medico di presidio coordina la rete ospedaliera; per chi sia già dirigente di struttura complessa, tale coordinamento equivale a tutti gli effetti alla posizione di direttore di dipartimento, salvo la disciplina dei contratti collettivi nazionali.
Trattamento economico dei consiglieri regionali
La disciplina sul fondo mutualistico interno dei consiglieri è adeguata, rinviando il momento di determinazione di un profilo procedurale successivo all’ultimo versamento nel bilancio regionale dei contributi previsti.
Assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale
La legge contiene un riordino degli assetti della dirigenza generale, con trasformazione di alcune strutture dirigenziali in strutture organizzative complesse e con confluenza delle posizioni nella dotazione organica. È previsto un limite di spesa e un regime transitorio fino alla conclusione del riordino.
Per il Consiglio regionale si prevede un analogo processo di riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali, con conferimento delle funzioni a personale dirigenziale interno e regole transitorie sui trattamenti economici e sulla preclusione di nuove strutture complesse fino a conclusione del riordino.
Norme transitorie e decorrenze
Le principali disposizioni transitorie riguardano:
- proroga del Programma Triennale 2012-2014 del SIIR fino al 31 dicembre 2015;
- adeguamento dei piani urbanistici comunali alle nuove categorie funzionali edilizie entro due anni, con applicazione diretta della disciplina decorso il termine;
- applicazione del contributo straordinario solo ai procedimenti di variante o deroga attivati dopo l’entrata in vigore della legge;
- applicazione di alcune modifiche a partire dalla X legislatura;
- disciplina di tutela per aree a pericolosità idrogeologica, in attesa della completa attuazione del titolo III del d.lgs. 152/2006 e della revisione della normativa regionale.
Abrogazioni
La legge abroga numerose disposizioni regionali precedenti, anche in materia di difesa della costa, contratti pubblici, centrale di acquisto, finanza regionale, sanità e partecipazioni societarie. Diverse abrogazioni intervengono espressamente dal 1° gennaio 2015 o in via generale con l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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