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Legge

L.R. Liguria 12/2017

NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria le funzioni amministrative su qualità dell’aria, monitoraggio, reti di misura e banche dati, ripartendo competenze tra Regione, Città metropolitana/province, comuni e ARPAL. Regola inoltre le autorità competenti per le principali autorizzazioni ambientali. Prevede trasferimenti dal 1° luglio 2017, abrogazioni e norme transitorie per i procedimenti pendenti.

Qualità dell’aria e autorizzazioni ambientali in Liguria

Qualità dell’aria e autorizzazioni ambientali in Liguria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Liguria, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali. Riorganizza competenze, trasferimenti di personale e risorse, gestione dei sistemi informativi ambientali e regime autorizzatorio, con decorrenze e abrogazioni specifiche.

Ambito e finalità in materia di qualità dell’aria

La disciplina regionale attua il d.lgs. 155/2010 sulla qualità dell’aria ambiente e la normativa ambientale di settore. Il capo dedicato alla qualità dell’aria mira alla valutazione e gestione dell’aria ambiente, con particolare attenzione alla rete pubblica di misura, al monitoraggio e alla programmazione delle misure di risanamento e prevenzione.

Riparto delle competenze sulla qualità dell’aria

La Regione è titolare delle principali funzioni di programmazione, valutazione e coordinamento, tra cui:

  • zonizzazione del territorio e classificazione/aggiornamento di zone e agglomerati;
  • valutazione della qualità dell’aria;
  • definizione della rete di misura e del programma di valutazione;
  • adozione di piani, misure di miglioramento e piani di azione per il superamento di limiti, obiettivi e soglie di allarme;
  • informazione al pubblico in caso di superamenti;
  • inventari delle emissioni, modellistica, scenari energetici e cartografia di riferimento;
  • indirizzo e coordinamento di ARPAL;
  • esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  • comunicazioni e trasmissioni dati al Ministero competente;
  • prescrizioni per installazione e adeguamento di stazioni e punti di misura;
  • programma annuale delle campagne di monitoraggio integrative.

Alla Città metropolitana e alle province spettano, per quanto di competenza, l’attuazione dei piani di cui sopra e la prescrizione dei punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali. Ai comuni spetta l’attuazione dei piani di risanamento e, in particolare, l’adozione di misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.

Ruolo di ARPAL e gestione delle reti di monitoraggio

Ad ARPAL sono attribuite funzioni operative e tecniche essenziali: gestione della rete pubblica di misura, manutenzione delle dotazioni, validazione dei dati, controllo dei flussi verso il SIRAL, campagne di monitoraggio, analisi di laboratorio, predisposizione dei protocolli di controllo, supervisione delle stazioni pubbliche e private, gestione su richiesta di stazioni di terzi, attuazione del programma di valutazione, supporto modellistico e predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell’aria.

La Regione istituisce inoltre il Centro di acquisizione dati emissioni, la cui gestione è affidata ad ARPAL.

Oneri per monitoraggi e controlli

Gli oneri per le attività di controllo e gestione delle stazioni di misura private o di enti locali sono posti a carico dei proprietari delle stazioni. Le campagne di monitoraggio non comprese nel programma regionale annuale sono a carico del richiedente.

Procedure di riordino e trasferimento delle funzioni

Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni riordinate, avviene tramite accordi tra gli enti interessati. Il trasferimento di personale, funzioni e risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2017.

Il personale provinciale e della Città metropolitana di Genova che svolge da almeno tre anni attività di gestione della rete di misura della qualità dell’aria è trasferito, nei limiti delle risorse disponibili, alla Regione e ad ARPAL. Fino alla definizione dei rapporti sui beni e sulle dotazioni, il personale continua a operare nella sede di provenienza con la strumentazione in uso.

I procedimenti già avviati restano in capo a province e Città metropolitana, che conservano titolarità dei rapporti, contenzioso ed esecuzione delle sentenze; i nuovi assetti sono definiti negli accordi di trasferimento.

Sistema informativo e controllo dei dati ambientali

Il sistema informativo di governo del comparto aria comprende inventario delle emissioni, banche dati delle reti di monitoraggio e dei fenomeni meteoclimatici, campagne integrative, dati sulle emissioni degli impianti controllati in continuo e modellistica per stima e previsione delle emissioni e della qualità dell’aria.

I gestori di impianti con emissioni liquide, gassose o sonore potenzialmente inquinanti devono installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo dei dati ambientali e meteoclimatici e trasmettere i dati secondo le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi.

Sanzioni per omessa trasmissione o violazione delle prescrizioni ambientali

Per la mancata trasmissione dei dati o la violazione delle prescrizioni autorizzative relative al controllo dei dati ambientali si applica la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro, salve eventuali sanzioni penali. L’accertamento spetta ad ARPAL, l’ordinanza-ingiunzione e la riscossione alla Regione. I proventi sono destinati ad adeguamenti delle reti pubbliche di misura.

Autorità competenti per le autorizzazioni ambientali

In materia autorizzatoria, la legge individua le autorità competenti nel territorio regionale.

La Regione, tramite la Giunta, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento e le autorizzazioni generali per impianti e settori soggetti a procedure semplificate in materia di inquinamento atmosferico.

La Città metropolitana e le province rilasciano, tra le altre, AIA, autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane non in pubblica fognatura, autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rifiuti, utilizzo dei fanghi in agricoltura, autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, autorizzazioni ordinarie per specifiche attività e AUA nei casi non riservati ai comuni.

I comuni rilasciano le comunicazioni o nulla osta in materia di inquinamento acustico, la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica di effluenti e reflui agricoli, l’autorizzazione e il controllo degli scarichi domestici non in pubblica fognatura, le autorizzazioni generali quando siano stati approvati modelli semplificati e l’AUA limitatamente alle competenze comunali.

Regole particolari su AUA e scarichi domestici

Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, compresi gli sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza riconducibili al medesimo impianto, sono autorizzati nell’ambito della AUA relativa all’intero complesso. I nuovi estendimenti della rete fognaria che includono nuovi sfioratori o scaricatori sono considerati modifica sostanziale e richiedono AUA.

Per gli scarichi domestici provenienti da insediamenti abitativi e pertinenze non recapitanti in pubblica fognatura, con meno di 50 abitanti equivalenti, è ammesso il rinnovo tacito dell’autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o del sistema di trattamento e smaltimento. Il rinnovo tacito non si applica agli scarichi assimilabili ai domestici.

Scambio di informazioni, istruttorie e sanzioni autorizzatorie

La Regione è l’autorità competente per lo scambio di informazioni con il Ministero competente sulle autorizzazioni integrate ambientali. Città metropolitana, province e ARPAL devono trasmettere alla Regione i dati sulle AIA rilasciate secondo modalità e termini stabiliti regionalmente.

Le spese per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle autorizzazioni ambientali sono a carico del richiedente. La Regione irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa statale richiamata.

Decorrenza, norme transitorie e procedimenti pendenti

Le disposizioni sul riordino della qualità dell’aria e quelle sul sistema informativo entrano in vigore dal 1° luglio 2017. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore relativi al titolo sulle autorizzazioni ambientali restano disciplinati dalla normativa previgente e sono conclusi dalle amministrazioni competenti originarie.

La Giunta regionale può dettare disposizioni per definire i processi di trasferimento e per l’attuazione della legge. Per quanto non disciplinato, si applica la normativa statale di riferimento.

Modifiche e abrogazioni

La legge modifica la l.r. 18/1999 in materia di autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Abroga varie disposizioni regionali previgenti in materia di acque, rifiuti, energia e ambiente, alcune con effetto immediato e altre dal 1° luglio 2017. Le norme abrogate continuano a valere per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

Aspetti finanziari

La copertura degli oneri derivanti dalla legge è assicurata mediante variazioni compensative del bilancio regionale 2017/2019, con stanziamenti ripartiti su più esercizi per le attività di competenza e per il trasferimento delle funzioni. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio o con i relativi bilanci, secondo le previsioni della norma.

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