Cassazione Civile, Ordinanza n. 04929/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda relativa a sanzioni pecuniarie per un abuso edilizio su un immobile di proprietà di terzi, sanzioni che il Comune aveva più volte rideterminato in misura elevata e che erano state annullate dal giudice amministrativo, fino alla successiva quantificazione in misura molto inferiore. I proprietari dell'immobile avevano agito in sede civile contro i professionisti incaricati della progettazione e direzione dei lavori, ottenendo una condanna al risarcimento parametrata anche agli effetti economici delle sanzioni comunali; ciò aveva determinato per i professionisti una pesante esposizione debitoria e una transazione onerosa per evitare l'esecuzione forzata. I professionisti hanno quindi convenuto il Comune dinanzi al Tribunale di Bologna chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti, in tesi, dall'illegittimo operato dell'amministrazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. I ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la domanda risarcitoria fosse proposta da soggetti terzi rispetto ai provvedimenti amministrativi lesivi e che il danno fosse solo mediato e derivato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; il Comune ha invece sostenuto che la tutela risarcitoria spettasse al giudice amministrativo perché il danno sarebbe comunque conseguenza diretta dell'illegittimità degli atti sanzionatori.
La decisione
La Corte ha accolto la tesi dei ricorrenti sul riparto di giurisdizione, affermando che la controversia non appartiene al giudice amministrativo ma al giudice ordinario. Ha ritenuto che la tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo operi solo quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità del provvedimento impugnato e si inserisca nel rapporto amministrativo tra pubblica amministrazione e destinatario dell'atto. Nel caso esaminato, invece, i professionisti erano terzi rispetto ai provvedimenti sanzionatori, e il pregiudizio lamentato derivava solo indirettamente dall'agire illegittimo del Comune, attraverso il distinto rapporto privatistico con i proprietari dell'immobile. Perciò la giurisdizione è stata dichiarata del giudice ordinario, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Bologna per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dai ricorrenti
richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito dell'amministrazione
art. 103 Cost.
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui diritti soggettivi opera solo nelle materie particolari previste dalla Costituzione, da intendersi in senso restrittivo
la disposizione è letta come meramente ricognitiva e non ampliativa della giurisdizione amministrativa
richiamato solo sullo sfondo per la possibile qualificazione dell'attività sanzionatoria edilizia
la delega al riassetto del processo amministrativo è interpretata nel senso di escludere innovazioni in materia di giurisdizione
Massime di principio
- La tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo è ammissibile solo quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità del provvedimento amministrativo e si inserisca nel rapporto tra amministrazione e destinatario dell'atto.
- Se il danneggiato è un terzo rispetto al provvedimento amministrativo, e il pregiudizio deriva solo mediatamente dall'atto illegittimo attraverso un distinto rapporto privatistico, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- L'estensione della giurisdizione amministrativa agli atti e comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio del potere non consente di attrarre ogni pretesa risarcitoria collegata in qualche modo a un provvedimento amministrativo.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se l'azione non mira a contestare in sé l'esercizio del potere amministrativo nei confronti del ricorrente, ma a ottenere il risarcimento di un danno riflesso, la controversia resta nella giurisdizione ordinaria.
- La concentrazione davanti al giudice amministrativo di annullamento e risarcimento opera solo per la vittima diretta dell'atto illegittimo, non per chi invochi il risarcimento come effetto mediato di quell'illegittimità.
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