Cassazione Civile, Ordinanza n. 34995/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto dell'appello erariale e, quindi, l'accoglimento del ricorso della contribuente nei confronti di quattro avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, emessi ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973. Nel giudizio di legittimità la contribuente ha però depositato istanza di sospensione e poi memoria chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, documentando la presentazione di quattro domande di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, con le ricevute di presentazione e il pagamento della prima rata. Anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio, dando atto dell'avvenuta presentazione delle domande e del pagamento dovuto per tutti gli anni d'imposta sub iudice.
La decisione
La Corte ha preso atto della produzione documentale e delle istanze di entrambe le parti e ha ritenuto integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, per effetto della presentazione della domanda di definizione e del pagamento dell'importo dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base degli avvisi di accertamento IRPEF impugnati.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'importo dovuto integrano la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018, che rende applicabile la definizione agevolata della lite pendente.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la regolazione delle spese nel processo tributario in caso di estinzione legata alla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato per affermare che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente e che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia tributaria, la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente e il pagamento dell'importo dovuto determinano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando la causa è definita tramite un meccanismo legislativo di definizione agevolata, il giudice prende atto della sopravvenuta estinzione senza pronunciare sul merito dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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