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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34995/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto dell'appello erariale e, quindi, l'accoglimento del ricorso della contribuente nei confronti di quattro avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, emessi ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973. Nel giudizio di legittimità la contribuente ha però depositato istanza di sospensione e poi memoria chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, documentando la presentazione di quattro domande di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, con le ricevute di presentazione e il pagamento della prima rata. Anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio, dando atto dell'avvenuta presentazione delle domande e del pagamento dovuto per tutti gli anni d'imposta sub iudice.

La decisione

La Corte ha preso atto della produzione documentale e delle istanze di entrambe le parti e ha ritenuto integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, per effetto della presentazione della domanda di definizione e del pagamento dell'importo dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia tributaria, la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente e il pagamento dell'importo dovuto determinano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Quando la causa è definita tramite un meccanismo legislativo di definizione agevolata, il giudice prende atto della sopravvenuta estinzione senza pronunciare sul merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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