Cassazione Civile, Ordinanza n. 24767/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica fiscale: uno nei confronti della società per II.DD., IVA, IRAP, sanzioni e interessi relativi al 2009, e due nei confronti dei soci per IRPEF in ragione delle quote sociali. L'Ufficio, dopo un PVC, aveva contestato alla società omissioni contributive/fiscali riferite a due dipendenti e, ricalcolando le ore lavorate, aveva attribuito maggiori ricavi non dichiarati. In appello la CTR aveva rigettato le doglianze dei contribuenti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) omessa/insufficiente motivazione e violazione di legge per non aver esaminato tutti i motivi di appello; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e di legge per non aver considerato che gli accertamenti si fondavano su false dichiarazioni emerse in un procedimento penale; 3) omessa pronuncia e violazione di legge per non aver valorizzato la regolarità delle scritture contabili, la coerenza con gli studi di settore e la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) violazione di legge e omesso esame per asserita erronea affermazione di giudicato esterno fondato su sentenza del giudice del lavoro non passata in giudicato e resa tra parti diverse; 5) censura sulle spese di lite, ritenute ingiustamente poste a carico dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa omessa pronuncia e alla doglianza sul giudicato esterno, osservando che i motivi erano generici, sovrapponevano censure eterogenee e tendevano a un riesame del merito. Ha dichiarato inammissibili le censure motivate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in ragione della doppia conforme e comunque per difetto di specificità. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, ha precisato che per le imposte dirette il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 risultava rispettato, mentre per l'IVA mancava la prova di resistenza, poiché i contribuenti non hanno indicato quali difese concrete avrebbero potuto spendere tempestivamente. È stata inoltre respinta la censura sulle spese, perché anch'essa volta a contestare il merito della valutazione probatoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono cumulare in modo indistinto censure eterogenee; il motivo ex n. 5 è inammissibile nei limiti derivanti dalla doppia conforme.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione integra inammissibilità, perché il ricorso si traduce in un "non motivo".
La censura di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale dei motivi o delle questioni asseritamente non esaminate.
In materia di imposte dirette, dopo il PVC va rispettato il termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto impositivo; nel caso concreto il termine era decorso.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul contraddittorio endoprocedimentale, mantenendone però fermo l'esito.
Richiamato solo come reato oggetto del procedimento penale evocato dai ricorrenti, senza decisività accertata nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre censure specifiche, complete e riferite puntualmente alla decisione impugnata; la critica generica o cumulativa di vizi diversi è inammissibile.
- La doglianza di omessa pronuncia non può essere formulata in astratto: occorre indicare esattamente quali domande, eccezioni o motivi di appello sarebbero rimasti non esaminati.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando si opera in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una rivalutazione del merito della controversia.
- Nel procedimento tributario, per le imposte dirette l'obbligo di rispettare il termine dilatorio post-PVC opera nei limiti previsti dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000; per l'IVA la mancata attivazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell'atto, essendo necessaria la prova di resistenza, ossia l'indicazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere tempestivamente.
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