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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26386/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a 19 cartelle esattoriali per tributi asseritamente non versati. La CTP aveva accolto il ricorso e compensato le spese. In appello, la CTR aveva rigettato l'impugnazione della contribuente e accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo valida la difesa a mezzo di avvocato del libero foro e provata la notifica delle cartelle. In cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, l'inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione perché proposto tardivamente come appello incidentale rispetto all'appello principale già proposto dalla società; dall'altro, l'illegittimità della compensazione delle spese di primo grado, perché motivata con la formula generica 'sussistono giustificati motivi'.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha qualificato il gravame dell'agente della riscossione come appello incidentale tardivo e ne ha affermato l'inammissibilità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, termine che il giudice deve rilevare anche d'ufficio. Ha inoltre ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta in primo grado, perché sorretta da motivazione meramente generica e quindi non controllabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato solo nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione di principio nella decisione

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    letto in combinato disposto con l'art. 54 per affermare il termine di sessanta giorni per l'appello incidentale dell'appellato nel processo tributario

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    stabilisce, insieme all'art. 23, il termine di sessanta giorni per proporre appello incidentale, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la tardività dell'appello incidentale

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la tardività dell'appello incidentale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indicato come parametro di legittimità dei motivi di ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 13 d.l. 132/2014

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 102 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 21 CDFUE

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 47 CDFUE

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 14 CEDU

    richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello incidentale dell'appellato deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale; il termine è perentorio e la sua violazione comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.
  • Il termine speciale per l'appello incidentale non è subordinato alla scadenza del termine ordinario di impugnazione: una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, l'appello incidentale è comunque tardivo e inammissibile.
  • La compensazione delle spese di lite nel processo tributario è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; formule generiche o stereotipate non sono sufficienti.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste a base della deroga al principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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