Cassazione Civile, Ordinanza n. 26386/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a 19 cartelle esattoriali per tributi asseritamente non versati. La CTP aveva accolto il ricorso e compensato le spese. In appello, la CTR aveva rigettato l'impugnazione della contribuente e accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo valida la difesa a mezzo di avvocato del libero foro e provata la notifica delle cartelle. In cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, l'inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione perché proposto tardivamente come appello incidentale rispetto all'appello principale già proposto dalla società; dall'altro, l'illegittimità della compensazione delle spese di primo grado, perché motivata con la formula generica 'sussistono giustificati motivi'.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha qualificato il gravame dell'agente della riscossione come appello incidentale tardivo e ne ha affermato l'inammissibilità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, termine che il giudice deve rilevare anche d'ufficio. Ha inoltre ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta in primo grado, perché sorretta da motivazione meramente generica e quindi non controllabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione di principio nella decisione
letto in combinato disposto con l'art. 54 per affermare il termine di sessanta giorni per l'appello incidentale dell'appellato nel processo tributario
richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma
richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma
richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma
stabilisce, insieme all'art. 23, il termine di sessanta giorni per proporre appello incidentale, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio
richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione autonoma
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la tardività dell'appello incidentale
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la tardività dell'appello incidentale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro di legittimità dei motivi di ricorso
richiamato nel motivo sulle spese di lite
la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese per censurare la motivazione della sentenza
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 102 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 104 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 21 CDFUE
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 47 CDFUE
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 13 CEDU
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
art. 14 CEDU
richiamato nel motivo sulle spese senza autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello incidentale dell'appellato deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale; il termine è perentorio e la sua violazione comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.
- Il termine speciale per l'appello incidentale non è subordinato alla scadenza del termine ordinario di impugnazione: una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, l'appello incidentale è comunque tardivo e inammissibile.
- La compensazione delle spese di lite nel processo tributario è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; formule generiche o stereotipate non sono sufficienti.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste a base della deroga al principio di soccombenza.
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