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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20772/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicuratrice nell'interesse della debitrice principale per garantire la restituzione di un'agevolazione pubblica. Alcuni soggetti avevano sottoscritto atti di coobbligazione in favore della compagnia, obbligandosi a tenere indenne il garante in caso di escussione. A seguito dell'inadempimento della debitrice principale e dell'escussione della garanzia da parte dell'ente finanziatore, la compagnia ha pagato e poi ha chiesto il rimborso ai coobbligati. In primo grado è stata rigettata la domanda di accertamento negativo proposta dai coobbligati ed è stata accolta la domanda riconvenzionale della compagnia. In appello la decisione è stata confermata. Con il ricorso per cassazione i coobbligati hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. per asserita nullità degli atti di coobbligazione per indeterminatezza dell'oggetto e mancata predeterminazione dell'importo massimo garantito; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato la dichiarazione dei garanti di conoscere le condizioni contrattuali della polizza, senza distinguere tra mera dichiarazione e effettiva conoscenza degli elementi del contratto; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe risposto puntualmente alle critiche rivolte alla c.t.u. grafologica e alle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico: i ricorrenti si sono limitati a contestare l'interpretazione dell'atto di coobbligazione senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e senza indicare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché l'art. 2729 c.c. era inconferente: la Corte d'appello non aveva deciso sulla base di presunzioni, ma aveva interpretato gli atti negoziali. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito è stata giudicata non apparente, ma sufficientemente chiara ed esaustiva nel valorizzare l'esito della c.t.u. grafologica e gli altri elementi istruttori. Conseguentemente, la Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre ad applicare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto della coobbligazione; la Corte ha rilevato che la questione riguardava l'interpretazione dell'atto e che la motivazione di merito escludeva l'indeterminatezza.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per conseguire la declaratoria di nullità; la Corte non entra nel merito della nullità perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    Ritenuto inconferente, perché la decisione di merito non era fondata su presunzioni, ma sull'interpretazione del contenuto degli atti negoziali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva un percorso logico-giuridico comprensibile e sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta in modo specifico, indicando le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con le norme invocate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale per motivazione apparente è configurabile solo in presenza di una anomalia motivazionale grave e percepibile nel testo della sentenza.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La censura deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di contrasto tra sentenza e norme invocate, altrimenti è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna ulteriore della parte soccombente per responsabilità processuale aggravata, in ragione della sostanziale conformità della decisione alla proposta accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato con condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non confronta specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata con le norme asseritamente violate, limitandosi a riproporre la propria lettura dei fatti o del contratto.
  • Quando il motivo mira sostanzialmente a contestare l'interpretazione di un atto negoziale, il ricorrente deve indicare i canoni ermeneutici che assume violati e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione possibile.
  • La censura ex art. 2729 c.c. è pertinente solo se la decisione impugnata si fonda effettivamente su una prova presuntiva; se il giudice di merito ha deciso mediante interpretazione del contratto o degli atti, il richiamo alla norma sulle presunzioni è inconferente.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente presente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta che la parte ritenga insufficiente o non condivisibile la valutazione delle prove, se la sentenza espone in modo comprensibile le ragioni del convincimento.
  • La contestazione della validità di una garanzia o coobbligazione per indeterminatezza dell'oggetto va valutata in relazione al contenuto complessivo degli atti richiamati, inclusi eventuali rinvii a documenti contrattuali collegati, ove da questi risultino gli elementi necessari a individuare l'obbligazione assunta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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