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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27406/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una pluralità di dipendenti dirigenti non medici aveva contestato la deliberazione aziendale n. 145 del 28 gennaio 2004, sostenendo che la determinazione dei fondi di produttività destinati alla retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 61 del CCNL di comparto 1994-1997, non avesse rispettato le quote storiche spettanti ai diversi ruoli e avesse così penalizzato la dirigenza non medica del gruppo B. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 3 novembre 2009, aveva accolto la domanda e condannato l’Azienda a riquantificare la retribuzione di risultato sulla base della rideterminazione del fondo risultante dalla seconda CTU. La Corte d’appello di Catanzaro, dopo una prima cassazione con rinvio, ha accolto l’appello dell’Azienda e respinto le domande: all’esito di una nuova CTU ha rilevato che il calcolo utilizzava il valore del plus-orario riferito al 1997 e il numero dei ricorrenti in giudizio, mentre i criteri applicabili richiedevano i dati riferiti al 1993 e il numero dei dirigenti non medici in servizio in quell’anno. Ha quindi ritenuto che i lavoratori non avessero allegato e provato i dati necessari a determinare correttamente il fondo. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 62, 112, 196, 198, 421 e 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Hanno sostenuto che, una volta disposta la CTU, il giudice avrebbe dovuto attribuire al consulente il potere-dovere di acquisire d’ufficio i dati mancanti, anche in base ai poteri istruttori del rito del lavoro, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 3086/2022 e deducendo che l’Azienda aveva indicato la consistenza del personale in servizio nel 1993. L’Azienda ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2005, si applicava il termine annuale dell’art. 327 c.p.c. nella versione anteriore alla riduzione introdotta dalla legge n. 69/2009. Ha dichiarato inammissibile l’unico motivo. Il ricorso non riportava il contenuto dell’incarico conferito al CTU, impedendo di verificare se e in quali termini questi fosse stato autorizzato ad acquisire i dati necessari. Inoltre, Cass., Sezioni Unite, n. 3086/2022 riconosce al CTU, a determinate condizioni e nei limiti dell’incarico e del contraddittorio, la facoltà di acquisire documenti, ma non impone che lo faccia. Poiché la decisione di applicare l’onere della prova anziché rinnovare una CTU non conforme ai criteri ritenuti corretti poteva essere censurata soltanto nei limiti previsti per il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare di aver richiesto espressamente e specificamente tale intervento nel giudizio di merito; tale allegazione mancava. La Corte ha inoltre escluso che rilevasse il fatto che i criteri fossero stati definiti dalla Cassazione nel corso del giudizio: essi erano già stati indicati nel quesito peritale, e i lavoratori avrebbero potuto segnalare la mancanza dei dati, chiederne la produzione o sollecitarne l’acquisizione officiosa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data

    La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, non alle impugnazioni proposte da tale data; per i giudizi introdotti prima, resta applicabile il termine annuale.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    Il fondamento di tale principio risiede in buona sostanza nel fatto che il CTU, quale ausiliario tecnico del giudice, in linea di principio incontra, nell’acquisizione e nell’utilizzo di documenti non già prodotti alle parti, gli stessi limiti che questi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., incontra quanto all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

    Nel rito del lavoro l’acquisizione e l’utilizzo da parte del CTU di documenti non prodotti sono soggetti, in linea di principio, agli stessi limiti che vincolano il giudice nell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    da ciò segue che in ogni caso nell’eventualità, ricorrente nella specie, in cui il giudice, rilevato che le risultanze della disposta ed esperita CTU non sono recepibili, per non aver questa seguito i criteri di cui al quesito ritenuti conformi a diritto, anziché disporne il rinnovo, applichi le regole sull’onere della prova, tale decisione può essere censurata in sede di legittimità solo nei limiti in cui può essere censurato il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

    Se il giudice non recepisce una CTU non conforme ai criteri del quesito e, invece di rinnovarla, decide applicando l’onere della prova, la statuizione è censurabile in cassazione soltanto secondo i limiti propri della censura relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe con atto notificato il 7/12/2022, affidato ad unico motivo.

    La norma è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso, ma la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma.

  • artt. 62, 112, 196 e 198 c.p.c.

    Il motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 62, 112, 196, 198, 421, 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

    Le disposizioni sono elencate come norme asseritamente violate dai ricorrenti; la Corte non ne ricava una specifica regola interpretativa nella decisione.

  • art. 58 della legge n. 69/2009

    posto che ai sensi dell’art. 58 della legge n. 69/2009 l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009

    La disposizione transitoria rende applicabile il nuovo termine semestrale ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, sicché per il giudizio di primo grado introdotto nel 2005 valeva il termine annuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, chi censura in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio deve allegare di avere richiesto in modo espresso e specifico tale intervento nel giudizio di merito.
  • Il potere del CTU di acquisire, nei limiti dell’incarico e nel rispetto del contraddittorio, documenti necessari alla risposta ai quesiti è una facoltà e non comporta un obbligo generalizzato di ricercare d’ufficio i dati mancanti.
  • Quando il giudice ritiene non recepibili le risultanze di una CTU perché non conformi ai criteri del quesito e applica le regole sull’onere della prova invece di disporre una nuova consulenza, la decisione è censurabile in cassazione soltanto secondo i limiti applicabili alla denuncia di mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
  • La parte che conosce, prima o durante l’espletamento della CTU, i criteri da seguire e rileva la mancanza dei dati necessari deve segnalarlo e chiedere la produzione dei dati o sollecitarne l’acquisizione officiosa; non può fare affidamento sul recepimento di una consulenza che non abbia applicato correttamente quei criteri.
  • La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 e non alle impugnazioni proposte da quella data; per i giudizi introdotti anteriormente resta applicabile il termine annuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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