Sentenza n. 118/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione: - del provvedimento prot. 23/12/2025.0309497.U, a firma del RUP, con cui il Comune di Reggio Calabria ha disposto l'esclusione di Land Italia Italia S.r.l. dalla "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.Lgs 36/2026 indetta tramite Piattaforma telematica "Tuttogare" – Gara Europea a procedura telematica aperta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Cig B7C105AA47 - CUP H34J22000740008" (doc. 1); - della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del codice dei contratti (prot. 23/12/2025.0309522.U) (doc. 2); - dell'ulteriore comunicazione di esclusione inviata in data 29 dicembre 2025 (doc. 3); - in quanto occorra, della richiesta di chiarimenti ex art. 101, co. 3, d. Lgs. 36/2023, in data 19 novembre 2025 (doc. 4); - del verbale della Commissione Giudicatrice Prot. 19/12/2025.0306604.I, di contenuto non conosciuto; - di tutti i verbali di gara, ivi compresi in particolare quelli delle sedute del 19 novembre, 5 dicembre e 19 dicembre 2025, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti di gara, ed in particolare del bando (doc.5) del disciplinare (doc. 6), del capitolato tecnico prestazionale (doc. 7), dei relativi allegati e modelli di offerta (doc. 8), nonchè dei chiarimenti (doc. 9); - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; - nonché per l'accertamento dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; - e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente riammissione in gara della ricorrente, ovvero, in prospettiva subordinata, in vista della riedizione della gara; in subordine, per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione da una procedura aperta per avere indicato nell'offerta tempo un ribasso del 100%, superiore al limite massimo del 20%, nonostante i chiarimenti resi ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione e gli atti connessi di una procedura aperta avente ad oggetto servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare prevedeva, per l'offerta tempo, un ribasso massimo del 20%. La ricorrente aveva indicato, in cifre e in lettere, un ribasso del 100%. La Commissione aveva attivato il soccorso procedimentale ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023. La ricorrente aveva chiarito che il 100% rappresentava il massimo ribasso consentito, ossia il 100% del 20%, e non l'impegno a eseguire la progettazione in tempo zero. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 e di numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici, dei principi di risultato, fiducia, affidamento, buona fede, correttezza, parità di trattamento e massima partecipazione, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e carenza istruttoria. La ricorrente sosteneva che il chiarimento non avesse modificato l'offerta, ma ne avesse soltanto esplicitato il significato, e che l'interpretazione dell'indicazione come offerta di esecuzione in tempo zero fosse assurda e autolesionistica. In via subordinata, il secondo motivo deduceva che un chiarimento della stazione appaltante relativo all'oggetto del ribasso temporale avesse illegittimamente rettificato il bando e il disciplinare senza rispettare le forme previste per tali atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato i provvedimenti di esclusione, disponendo la riammissione in gara del costituendo raggruppamento. Secondo il Collegio, l'offerta di gara, quale atto unilaterale a contenuto patrimoniale, deve essere interpretata secondo i canoni degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., privilegiando, nel dubbio, il significato utile e conforme alla conservazione dell'impegno negoziale, alla buona fede e alla massima partecipazione. L'indicazione del 100%, considerato il limite massimo del 20% previsto dalla lex specialis, non poteva ragionevolmente essere intesa come impegno a realizzare la progettazione in tempo zero, destinato all'automatica esclusione, ma doveva essere interpretata come indicazione del massimo ribasso consentito. Il chiarimento reso dalla concorrente aveva confermato tale significato senza modificare l'offerta e senza fare ricorso a elementi esterni. Il soccorso procedimentale era stato quindi legittimamente attivato per chiarire la portata dell'impegno negoziale e superare l'ambiguità dell'offerta. Il provvedimento di esclusione, invece, aveva adottato una lettura eccessivamente formalistica e contraria all'effettiva volontà dell'offerente, senza spiegare perché dovesse prevalere l'interpretazione autolesionistica. Il Comune di Reggio Calabria è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
Base normativa della procedura aperta utilizzata dalla stazione appaltante.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull'offerta per acquisirne l'effettiva portata, quando il chiarimento non comporti una modifica dell'offerta.
art. 101, comma 2, d.lgs. 36/2023
Vieta che il chiarimento si traduca in una modifica sostanziale dell'offerta.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Disciplina applicata al rito relativo alla procedura di affidamento.
Rende applicabili agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni, le norme sull'interpretazione dei contratti.
Impone di ricercare l'intenzione dell'offerente, evitando un'interpretazione contraria alla volontà di partecipare alla gara.
Richiede l'interpretazione dell'offerta secondo buona fede.
Impone, nel dubbio, di preferire il significato utile dell'offerta a quello che la priverebbe di ogni effetto.
Richiamato quale base processuale della sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- L'offerta presentata in una gara pubblica, quale atto unilaterale a contenuto patrimoniale, deve essere interpretata secondo i canoni degli artt. 1324, 1362, 1366 e 1367 c.c., ricercando l'effettiva intenzione dell'offerente e privilegiando il significato utile, coerente con la partecipazione alla gara e con la conservazione dell'impegno negoziale.
- La stazione appaltante deve interpretare l'offerta secondo buona fede, ragionevolezza e massima partecipazione, evitando letture meramente formalistiche o autolesionistiche che attribuiscano al concorrente un'intenzione incompatibile con la volontà di partecipare alla procedura.
- Quando un dato dell'offerta appare ambiguo o potenzialmente incompatibile con la lex specialis, è legittimo attivare il soccorso procedimentale per chiarirne la portata, purché il concorrente non modifichi il contenuto sostanziale dell'offerta e si limiti a esplicitarne il significato già desumibile.
- L'indicazione di un ribasso temporale superiore al limite previsto dalla lex specialis non impone automaticamente l'esclusione se, alla luce della disciplina di gara e dell'interpretazione complessiva dell'offerta, il dato può ragionevolmente essere inteso come riferito al massimo ribasso consentito e tale significato è confermato mediante un chiarimento non modificativo.
- È illegittima l'esclusione fondata sull'interpretazione di un'offerta come impegno a eseguire la prestazione in un tempo oggettivamente assurdo o incompatibile con la gara, quando la stazione appaltante non motivi adeguatamente tale lettura e ometta di considerare il significato conservativo e ragionevole dell'offerta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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