Cassazione Civile, Ordinanza n. 20928/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di una cittadina cinese. Il Giudice di pace di Palermo aveva respinto l’opposizione ritenendo che il provvedimento fosse stato tradotto in lingua inglese, lingua che la destinataria conosceva, e che, comunque, la traduzione in lingua veicolare fosse consentita quando non sia possibile reperire immediatamente personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero. Con il ricorso per cassazione la destinataria ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il decreto fosse nullo per omessa traduzione in una lingua a lei conosciuta, che la motivazione del giudice di merito fosse apparente perché apodittica nel ritenere conosciuta l’inglese, e che l’amministrazione non avesse indicato nel provvedimento una oggettiva impossibilità di traduzione in cinese.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che una delle rationes decidendi poste dal giudice di pace fosse l’accertamento di fatto della conoscenza della lingua inglese da parte della ricorrente, accertamento sorretto da motivazione non apparente, perché fondato su elementi quali la tempestiva reazione al provvedimento e la sottoscrizione dello stesso. Tale valutazione di fatto non era sindacabile in cassazione al di fuori dei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, poiché la decisione impugnata era sorretta da più ragioni autonome, l’infondatezza delle censure su una di esse rendeva inammissibili quelle sulle ulteriori rationes, per sopravvenuto difetto di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
"La traduzione dell’atto così prescritta è funzionale a consentire allo straniero la compiuta tutela processuale della propria situazione giuridica soggettiva"
La traduzione del decreto di espulsione è strumentale a garantire la tutela processuale dello straniero; tuttavia la nullità non sussiste se il destinatario conosce la lingua in cui l’atto è stato tradotto, conoscenza che può essere accertata anche in via presuntiva e costituisce un fatto rimesso al giudice di merito.
art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999
È richiamato come disciplina che consente, in caso di impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero per mancato reperimento immediato di personale idoneo, l’uso di una lingua veicolare.
È menzionato quale norma che ha introdotto la disciplina richiamata sull’uso delle lingue veicolari in caso di impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sulla conoscenza della lingua e sulla motivazione del giudice di merito è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile, non potendo trasformarsi in mero dissenso rispetto all’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, la questione della mancata traduzione va distinta dall’accertamento della conoscenza, da parte dello straniero, della lingua in cui l’atto è stato tradotto: la prima attiene al contenuto dell’atto, la seconda alla prova del requisito che legittima la traduzione in lingua veicolare o nella lingua disponibile.
- L’onere di provare la conoscenza da parte del destinatario della lingua italiana o della lingua veicolare utilizzata per la traduzione del decreto di espulsione grava sull’amministrazione, ma il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e può essere compiuto anche per presunzioni.
- La nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione non sussiste quando risulti accertato che lo straniero conosce la lingua in cui il provvedimento è stato tradotto; tale accertamento di fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La motivazione non è apparente quando, pur sinteticamente, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice attraverso l’indicazione degli elementi posti a base della decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’infondatezza delle censure relative a una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze dirette contro le altre.
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