Cassazione Civile, Ordinanza n. 23701/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto, quale titolare della propria ditta individuale, aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento/indennizzo dei danni subiti a seguito della condotta del precedente affittuario di un immobile e di un bar: al momento del rilascio coattivo dell’immobile, alcuni macchinari e impianti sarebbero stati occultati e poi rinvenuti distrutti e inservibili, con danno quantificato in Euro 14.500,00. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva la denuncia del danno, con conseguente decadenza. In appello la domanda era stata respinta integralmente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la domanda di indennità ex art. 1915, comma 2, c.c., qualificandola come domanda nuova anziché come mera riduzione del petitum; 2) nullità e violazione dell’art. 1915 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola consapevolezza dell’obbligo di denuncia tempestiva, senza richiedere la prova della cosciente volontà di non osservarlo, e che avesse invertito l’onere della prova sull’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha condiviso la valutazione della Corte d’appello secondo cui la pretesa di ottenere l’indennizzo ex art. 1915, comma 2, c.c. introduceva una domanda nuova, fondata su presupposti diversi rispetto a quella originariamente proposta, e comunque il ricorso non coglieva la ratio decidendi, oltre a non indicare con chiarezza nel giudizio di merito fatti idonei a integrare la fattispecie del secondo comma. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, ai fini della perdita della garanzia assicurativa ex art. 1915 c.c., non è necessario il dolo specifico di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo di tempestiva denuncia e la cosciente volontà di non osservarlo; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente reputato non provata la denuncia orale e che l’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa della compagnia intimata; disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La perdita o la riduzione della prestazione assicurativa dipende dalla tempestiva denuncia del sinistro; per la perdita dei benefici assicurativi non occorre il dolo specifico di danneggiare l'assicuratore, ma basta la consapevolezza dell'obbligo e la volontà cosciente di non osservarlo.
In appello non è ammissibile una domanda nuova fondata su presupposti fattuali e giuridici diversi da quelli posti a base della domanda originaria.
L'onere della prova resta a carico di chi afferma i fatti costitutivi della pretesa; il ricorrente non ha dimostrato di aver assolto tale onere in relazione alla denuncia del sinistro.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito semplificato.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della perdita della garanzia assicurativa per omessa o tardiva denuncia del sinistro, non è necessario provare un dolo specifico diretto a danneggiare l'assicuratore: è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo di denuncia e la cosciente volontà di non rispettarlo.
- In sede di legittimità non è consentito censurare liberamente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, al quale spetta la valutazione della credibilità delle fonti e della loro idoneità dimostrativa.
- La domanda proposta in appello è nuova e quindi inammissibile quando introduca un diverso fondamento fattuale-giuridico rispetto a quello dedotto in primo grado, non potendo essere riqualificata come mera riduzione del petitum se muta la fattispecie costitutiva.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o comunque infondato il motivo che non colga la reale ragione della decisione.
- Chi invoca la disciplina attenuata dell'art. 1915, comma 2, c.c. deve aver allegato e precisato in modo chiaro in fatto i presupposti della fattispecie, sin dall'atto introduttivo o comunque nel giudizio di merito.
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