Cassazione Civile, Ordinanza n. 17648/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comune nei confronti di un proprio ex ragioniere capo, ormai pensionato, per la restituzione di euro 20.910,75 versati come retribuzione di risultato per il periodo 2004-2008 e ritenuti indebitamente corrisposti. L'opponente aveva chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di euro 37.386,96 per ferie residue non godute, già riconosciute dall'ente con delibera del 2009, e aveva chiesto di essere garantito dalla propria assicurazione. In appello, il dipendente aveva ottenuto integrale riforma della decisione. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere notificato anche alla compagnia assicurativa chiamata in garanzia, in quanto parte del primo grado e portatrice di una relazione di dipendenza tra rapporto principale e rapporto di garanzia; (2) violazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014 e dell'art. 2033 c.c., assumendo che la norma speciale sul recupero delle somme indebitamente erogate per contrattazione integrativa nulla escludesse la possibilità di agire direttamente verso il dipendente; (3) omesso esame di fatti decisivi in relazione al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, deducendo che mancassero i presupposti per tale pretesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese. Sul primo motivo ha escluso il litisconsorzio necessario in appello, ritenendo scindibili il rapporto principale e quello di garanzia, perché la chiamata del terzo era avvenuta solo per manleva e il garantito non aveva impugnato la statuizione relativa alla garanzia. Sul secondo motivo ha affermato che l'art. 4, comma 1, d.l. n. 16/2014 non deroga all'art. 2033 c.c., ma introduce solo un meccanismo interno di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate, sicché l'ente può comunque agire verso il dipendente che abbia percepito l'indebito. Sul terzo motivo ha ritenuto non decisive le circostanze dedotte, richiamando il principio secondo cui il datore di lavoro pubblico deve provare di avere invitato formalmente il lavoratore a fruire delle ferie e di aver reso possibile il loro godimento; poiché tale prova non era stata allegata, il motivo è stato respinto.
Norme richiamate
La mancata integrazione del contraddittorio in appello è necessaria solo se ricorre inscindibilità delle cause; nel caso concreto è stata esclusa perché il rapporto di garanzia era scindibile rispetto alla domanda principale.
art. 4, comma 1, d.l. n. 16 del 2014 conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014
La norma non deroga all'azione generale di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; disciplina solo un meccanismo interno di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate nell'ambito della PA.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto pagato; la PA può quindi agire direttamente verso il percettore dell'indebito.
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Le clausole difformi dai vincoli della contrattazione collettiva integrativa sono nulle e non possono essere applicate; il riferimento è usato per qualificare l'indebito oggetto di recupero.
artt. 3, 36, 81, 97 e 119 Cost.
Richiamati in chiave sistematica per fondare il principio di ripetizione dell'indebito, la gestione corretta del denaro pubblico e il diritto del lavoratore a retribuzione proporzionata.
Cass., Sez. 1, n. 19208 del 30 settembre 2005
La chiamata in garanzia comprende sia garanzia propria sia impropria.
Cass., Sez. 3, n. 20552 del 30 settembre 2014
Se il terzo contesta anche il titolo dell'obbligazione principale, può configurarsi inscindibilità delle cause e litisconsorzio processuale in appello.
Cass., Sez. 3, n. 23977 del 26 settembre 2019
Se il terzo è chiamato solo per manleva e la statuizione sulla garanzia non viene impugnata, le cause restano scindibili.
Cass., SU, n. 24707 del 4 dicembre 2015
Se il garantito impugna solo il rapporto principale e presta acquiescenza alla soccombenza sul rapporto di garanzia, non occorre coinvolgere il garante nell'impugnazione.
Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022
Il datore di lavoro pubblico deve provare di aver invitato formalmente il lavoratore a fruire delle ferie e di aver reso possibile il godimento delle ferie; in mancanza, permane il diritto all'indennità sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la presenza del terzo chiamato in garanzia non determina automaticamente un litisconsorzio necessario: occorre verificare se la controversia sia realmente inscindibile oppure se il rapporto di garanzia sia autonomo e scindibile rispetto al rapporto principale.
- Quando il convenuto chiama un terzo soltanto per manleva e non viene dedotto un titolo diretto di responsabilità del terzo verso l'attore, l'appello proposto dal solo garantito contro la decisione sul rapporto principale non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti del garante.
- L'art. 4, comma 1, d.l. n. 16/2014 non sostituisce né esclude il generale rimedio della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; esso opera come disciplina interna di contenimento e riassorbimento delle somme illegittimamente erogate nell'ambito dell'amministrazione.
- La pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi di contrattazione integrativa nulla per violazione dei vincoli finanziari, può agire direttamente contro il dipendente che abbia percepito somme non dovute.
- In tema di ferie del dirigente pubblico, il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può essere escluso solo se il datore di lavoro prova di avere formalmente invitato il dipendente a fruirne e di aver creato le condizioni organizzative per il loro godimento.
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