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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04979/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da una parte che sosteneva di avere intrattenuto, dal 1 gennaio 1998 al 15 settembre 2000, un rapporto di associazione in partecipazione con la titolare di una ditta individuale operante nel commercio al dettaglio di libri, giornali, gadget e oggettistica. L'attore chiedeva l'accertamento del rapporto ai sensi degli artt. 2549 e ss. c.c., la condanna della controparte al pagamento della quota di partecipazione agli utili, di una somma ulteriore a titolo di ristoro dei propri apporti economici all'azienda, nonché il risarcimento dei danni per l'illegittima cessazione unilaterale del rapporto; in via subordinata domandava un indennizzo per l'asserito ingiustificato arricchimento della controparte. La convenuta contestava tutto, eccepiva anche la prescrizione e chiedeva il rigetto. Il tribunale accolse la domanda ritenendo provato il rapporto di associazione in partecipazione e condannò la convenuta al pagamento di una somma. La corte d'appello, invece, riformò la decisione e respinse integralmente la domanda, ritenendo non dimostrata l'esistenza del rapporto, valorizzando la prova testimoniale contraria e giudicando non decisivi né il giuramento decisorio reso in altro giudizio né le dichiarazioni e gli atti difensivi del precedente giudizio di lavoro. In cassazione il soccombente dedusse un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2549 c.c., omesso esame di fatti decisivi, omessa analisi delle prove testimoniali e vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse travisato le prove, omesso di considerare documenti e atti di un precedente giudizio tra le stesse parti, e dovesse riconoscere l'associazione in partecipazione e le conseguenti somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., senza consentire la separata individuazione delle doglianze; che, inoltre, il ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specificità e autosufficienza con riguardo ai documenti richiamati, non trascrivendoli né localizzandoli in modo adeguato; che la denuncia di violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; e che il vizio motivazionale non era configurabile, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e non apparente, mentre il ricorrente pretendeva una diversa lettura del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2549 c.c.

    norma invocata per qualificare il rapporto come associazione in partecipazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il motivo che mirava a rivalutare i fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali radicali, non la sufficienza o la condivisione della motivazione.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili che consentano di comprendere la dedotta violazione; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, con trascrizione delle parti rilevanti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone l'onere di depositare i documenti su cui il ricorso si fonda e di indicarli in modo puntuale, pena l'inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata ex art. 380-bis.1 può solo illustrare i motivi già proposti e non sanare cause di inammissibilità del ricorso.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato solo per dare conto della forma della decisione di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    stante l'esito del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile un motivo che cumuli indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione senza consentire di separare con chiarezza le diverse censure.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione, salvo le anomalie motivazionali radicali.
  • Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve trascriverne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la sede di produzione; la mancata localizzazione del documento può comportare inammissibilità.
  • La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi né sanare l'inammissibilità originaria del ricorso.
  • Il controllo della Corte di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, restando riservata al giudice di merito la scelta e la valutazione delle prove ritenute più persuasive.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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