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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22603/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto al servizio autoferrotranviario dopo che questi aveva tempestivamente richiesto l'intervento del Consiglio di disciplina previsto dalla normativa speciale di settore. Il tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento e disposto la reintegrazione, riconoscendo però un'indennità limitata; la corte d'appello, pur confermando la reintegrazione, aveva riformato in parte il regolamento economico, condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto nuova e quindi inammissibile la doglianza sulla forma della richiesta di intervento del Consiglio di disciplina; 2) violazione dell'art. 121 c.p.c. e dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che l'atto di richiesta non rispettasse le regole tecniche del documento informatico perché sottoscritto con firma olografa e privo di attestazione di conformità; 3) violazione degli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148/1931 e dell'art. 18 l. n. 300/1970, per avere la corte di merito ritenuto che la mancata costituzione dei Consigli di disciplina integrasse una causa di nullità del recesso; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del R.D. n. 148/1931, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite e rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché la decisione impugnata era sorretta da una doppia autonoma ratio decidendi e la censura investiva solo una di esse; ha respinto il secondo motivo affermando che la disciplina speciale non richiede forme particolari per la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina e che, in difetto di prescrizioni specifiche, è sufficiente un atto scritto idoneo e riferibile con certezza al lavoratore; ha rigettato anche gli ultimi due motivi, richiamando il recente orientamento secondo cui, ove il lavoratore richieda tempestivamente l'intervento del Consiglio di disciplina, il datore di lavoro perde il potere di irrogare la sanzione e il licenziamento disciplinare intimato successivamente è nullo per violazione di norma imperativa, con conseguente reintegrazione. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la società alle spese e dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto non decisivo il primo motivo perché la sentenza d'appello era fondata su due rationes decidendi autonome e la censura ne attaccava soltanto una; ha escluso che la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina dovesse rispettare forme particolari o regole tecniche del documento informatico; ha confermato che, nella disciplina speciale degli autoferrotranvieri, la tempestiva attivazione del Consiglio di disciplina sottrae al datore di lavoro il potere di irrogare la sanzione, rendendo nullo il licenziamento disciplinare intimato dopo tale richiesta. È stata confermata la reintegrazione del lavoratore e la condanna della società al pagamento delle spese processuali, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Le censure nuove proposte per la prima volta in sede di reclamo sono inammissibili; inoltre, quando la decisione è sorretta da autonome rationes decidendi, l'impugnazione di una sola di esse non è sufficiente a demolire la sentenza.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma dell'atto, ma ritenuto non dirimente perché la disciplina speciale non impone forme particolari per la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina.

  • art. 22 d.lgs. n. 82/2005

    Non è necessario, in assenza di prescrizioni specifiche, l'invio della copia informatica di documento analogico; è sufficiente un atto scritto idoneo e riferibile con certezza al lavoratore.

  • art. 53 R.D. n. 148/1931

    "Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso".

    La richiesta tempestiva di intervento del Consiglio di disciplina non richiede forme sacramentali; una volta presentata, sospende il potere datoriale di applicare la sanzione e sottrae al datore la competenza disciplinare.

  • art. 54 R.D. n. 148/1931

    Richiamato con l'art. 53 quale base della procedura disciplinare speciale per gli autoferrotranvieri.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    È richiamato per conseguire le tutele conseguenti alla nullità del licenziamento, in particolare la reintegrazione.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015

    In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 22/2024, la nullità del licenziamento comporta la reintegrazione del lavoratore.

  • sentenza Corte cost. n. 22/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione delle ipotesi di nullità alle sole nullità testuali, incidendo sul regime reintegratorio applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione che censuri una sola ratio non può ottenere l'annullamento della decisione.
  • In assenza di una previsione speciale che imponga forme determinate, la richiesta stragiudiziale del lavoratore può validamente essere espressa con qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà e riferibile con certezza al suo autore.
  • Nella disciplina speciale del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina sottrae al datore di lavoro il potere di irrogare la sanzione; l'atto adottato successivamente è affetto da nullità per violazione di norma imperativa.
  • La nullità del licenziamento disciplinare, quando ricorrano i presupposti normativi applicabili, comporta la tutela reintegratoria e le conseguenze risarcitorie correlate fino all'effettiva reintegra.
  • La contestazione per la prima volta in sede di reclamo di una questione non dedotta nel giudizio precedente è inammissibile se introduce un tema nuovo non trattato in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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