Ordinanza n. 220/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, recante il trasferimento coattivo temporaneo di un branco di cani presso una struttura di accoglienza, prescrizioni per la messa in sicurezza del luogo di custodia e divieto di detenere ulteriori cani
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale n. 34 del 16 giugno 2026, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000. Il provvedimento gli ordinava, in solido con una terza persona non costituita, il trasferimento coattivo temporaneo presso una struttura di accoglienza di un branco di cani di razza pastore maremmano-abruzzese gestiti in una località indicata nell'ordinanza, imponendo l'adempimento entro quarantotto ore, con esecuzione d'ufficio in danno in caso di inerzia, ulteriori prescrizioni di sicurezza e il divieto di detenere temporaneamente altri esemplari canini. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la domanda cautelare avverso l'ordinanza e il riferimento alle conseguenze di un'eventuale denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela della pubblica incolumità. Ha inoltre rilevato che le conseguenze del paventato rischio di denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p. sono intrinsecamente collegate alla concreta possibilità di dare esecuzione al provvedimento impugnato. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è indicata quale base giuridica dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata; l'ordinanza cautelare non svolge un esame puntuale dei relativi presupposti.
La norma è indicata quale ulteriore base giuridica dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata; l'ordinanza cautelare non svolge un esame puntuale dei relativi presupposti.
È richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
Il giudice considera il rischio di denuncia richiamato dal ricorrente e lo collega alla concreta possibilità di esecuzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la comparazione degli interessi può condurre al rigetto della sospensione quando l'esigenza di tutela della pubblica incolumità risulti prevalente rispetto all'interesse del destinatario dell'atto alla sospensione della sua efficacia.
- Il rischio di conseguenze sanzionatorie connesse all'inosservanza di un provvedimento amministrativo non giustifica, di per sé, la sospensione cautelare quando tali conseguenze dipendano dalla concreta eseguibilità del provvedimento e prevalga l'esigenza di tutela della pubblica incolumità.
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