Ordinanza n. 212/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione della leva per grave mancanza disciplinare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che ha disposto nei suoi confronti la cessazione della leva per grave mancanza disciplinare. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né consente di ricostruire le contestazioni formulate nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione espressa del fumus boni iuris o del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 2 dicembre 2026, senza sospendere il provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare la trattazione della causa nel merito senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e non concedere una misura cautelare sospensiva.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una decisione interlocutoria sulla domanda cautelare e non comporta una definizione del merito della controversia.
- In presenza dei presupposti di tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.
Come è indicizzato
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